Sentenza Cassazione 370/2020
La sentenza sopra citata non tratta di una piscina, ma comunque ribadisce in modo inequivocabile ciò che già molte sentenze precedenti hanno stabilito: in una zona a vincolo paesaggistico non si può realizzare nulla, nemmeno un manufatto interrato, senza permesso.
Sostiene infatti la Cassazione “come sia di tutta evidenza, attesa la posizione di estremo rigore del legislatore in tema di tutela del paesaggio, che assume rilievo, ai fini delle configurabilità del reato contemplato dal menzionato articolo 181, ogni intervento astrattamente idoneo ad incidere, modificandolo, sull’originario assetto del territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ed eseguito in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione”.
E’ molto chiaro, quindi, che nelle zone sottoposte a vincolo ambientale qualunque azione volta a modificare lo stato di fatto debba essere preventivamente autorizzata, molto spesso mediante permesso di costruire.
Basta quindi a fuorvianti pubblicità di piscine interrate realizzabili “senza permesso”, perchè si tratta di pubblicità ingannevole e chi si fida può incorrere in pesanti sanzioni, oltre alla forzata demolizione dell’opera, di cui si accollerà le spese.
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