Una recente sentenza del Consiglio di Stato mette un paletto molto fermo
La piscina realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza l’autorizzazione apposita non può ottenere la sanatoria, così è stato sancito dal Consiglio di Stato con sentenza 10866/2022. Il caso è di sicuro interesse nel nostro settore, perché è relativo proprio ad una piscina privata fuori terra e il pronunciamento del tribunale ha ritenuto inoltre legittimo l’ordine di demolizione della piscina e della relativa pavimentazione da parte del Comune.
La sentenza ribadisce inoltre che l’autorizzazione paesaggistica non possa essere rilasciata in corso d’opera, ma deve essere ottenuta prima dell’inizio dei lavori ed essere documento facente parte della richiesta di titolo autorizzativo sia che si tratti di una SCIA o di un Permesso di Costruire, così come indicato nel Testo Unico dell’Edilizia, DPR 380/2001, relativamente a questi due titoli autorizzativi e anche ripreso dall’articolo 146 comma 4 del Codice dei Beni Culturali, Dlgs 42/2004.
L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria è consentita solo e soltanto se gli interventi non creino superfici utili e volumi. In questo caso piscina e pavimentazione hanno creato sia volumetria (essendo uno scavo, riprendendo più sentenze della Corte di Cassazione, questo trasforma il suolo inedificato in maniera permanente oltre ad essere comunque una volumetria anche se in invaso) sia superficie utile, generando pertanto una modifica dello stato dei luoghi.
Essendo area sottoposta a vincolo paesaggistico è necessario che gli aspetti sovraesposti vengano vagliati dalle competenti autorità le quali potrebbero, come già più volte successo, richiedere anche modifiche al progetto, dando poi luogo alle realizzazioni.
Articolo del Dott. Riccardo Pennati