Anche le costruzioni effettuate con materiali diversi dal cemento armato
Un cittadino ha fatto ricorso in Cassazione dopo essere stato condannato a risarcire la Cassa delle Ammende per avere costruito in zona sismica senza l’autorizzazione del Genio Civile. La Cassazione, con l’ordinanza 14761/2019, ha ritenuto inammissibile il ricorso. Tra le motivazioni si legge che “in definitiva, quindi, le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende pertanto necessario il controllo preventivo da parte della P.A., a nulla rilevando l’impiego di materiali diversi rispetto alla muratura e al cemento armato ovvero la natura precaria dell’intervento (Sez. 3, n. 48950 del 04/11/2015, Baio, Rv. 266033). D’altronde, al riguardo, non si vede come un muro di contenimento, realizzato in luogo della preesistente struttura in pietrame, non sia in grado di avere influenza in ordine alla pubblica incolumità.”.
Successivamente, viene poi sottolineato che: “Vero è, infatti, che quando le opere in cemento armato siano eseguite senza la redazione di un progetto esecutivo e senza la prevista denuncia al Genio civile, anche nel caso che le opere fossero state eseguite dal direttore dei lavori, permane la responsabilità del committente, che trova il fondamento nell’omissione della dovuta vigilanza, cui egli è tenuto in considerazione del fatto che l’opera soddisfa un suo preciso interesse. Ogni committente ha l’obbligo infatti di accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni
amministrative, perché la responsabilità penale, che grava sul destinatario di un obbligo imposto dalla legge, non può essere delegata ad altri (Sez. 3, n. 37299 del 04/10/2006, Mazzotta e altro, Rv. 235075).”
Se si estende il discorso alle piscine, ne deriva che ogni tipo di piscina costruita in zona sismica necessiti del deposito al Genio Civile, anche quelle prefabbricate. Qualora ciò non accada, la responsabilità ricade sul committente.
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