Confermate le semplificazioni in edilizia. Il Ministero per la Semplificazione normativa ha chiarito con una nota che la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività introdotta con la manovra estiva, sostituirà la Dia, Denuncia di inizio attività.

 

Come funziona la nuova procedura

Diventa possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione dell’interessato all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera.

La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà previsti dal Dpr 445/2000, dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati,  dalle dichiarazioni di conformità rilasciate dall’Agenzia delle imprese, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Le autocertificazioni sostituiscono i pareri di organi o enti appositi, così come l’esecuzione di verifiche preventive previste dalla legge.

Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio – assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.

In caso di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 445/2000.

 

Esclusioni

La nuova procedura non può essere applicata in presenza di vincoli ambientali né agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia.

Sono esclusi anche i casi in cui sussistano vincoli culturali, così come non è ammesso alcun tipo di contrasto con gli atti imposti dalla normativa comunitaria e con quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, alle reti di acquisizione del gettito.

 

I chiarimenti del Ministero

La formulazione della Legge 122/2010, che ha convertito il decreto sulla manovra estiva introducendo la Scia, aveva destato qualche dubbio. Il testo, che prevede la sostituzione della Dia con la Scia, ha dato vita a interpretazioni discordanti, basate sulla differenza tra Dichiarazione di inizio attività, necessaria per l’avvio delle imprese, e Denuncia di inizio attività, da presentare all’Ufficio tecnico 30 giorni prima di iniziare alcune tipologie di interventi edilizi.

Secondo alcuni, il fatto che non venisse menzionata esplicitamente la denuncia di inizio attività escludeva automaticamente l’edilizia dalla semplificazione.  Le diverse posizioni si erano tradotte anche nei regimi differenziati adottati dai Comuni. Se in alcuni, come Napoli e Bari, era stato possibile fin da subito la presentazione della Scia, in altri come Firenze, si continuava a negare l’applicazione all’edilizia. Un altro gruppo di Enti locali accettava invece in parallelo sia le Dia che le Scia.

Con la nota ministeriale è stata confermata infatti l’ipotesi sostenuta da quanti vedono nella semplificazione del comparto edile la chiave per la soluzione della crisi economica.

Per l’ufficio legislativo del Ministero vale l’argomento letterale: secondo l’articolo 49 della legge 122/2009, segnalazione certificata di inizio attività e Scia sostituiscono, rispettivamente, quelle di dichiarazione di inizio attività e Dia. Il legislatore, inoltre, non ha indicato la Dia edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall’ambito applicativo della disposizione.

La previsione in base alla quale la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni, ma anche dalle “asseverazioni” dei tecnici abilitati appare in linea con la Dia disciplinata dal Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia.

La sostituzione però non è sempre automatica. È stato infatti chiarito che la sostituzione della Scia non opera nei casi previsti dall’articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001, che indica gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia.

Dal momento che lo stesso articolo, al comma 4, riconosce alle Regioni la possibilità di decidere se assoggettare questa categoria di interventi a permesso di costruire o a Dia, la circolare ha spiegato che la sostituzione non vale neanche per le leggi regionali entrate in vigore prima della manovra estiva.

La circolare spiega poi che in caso di interventi in zona sottoposta a vincolo, l’atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo non può essere sostituito dalla Scia.

Paola Mammarella

 

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