Da qualche tempo si parla di recupero mediante trattamento della acqua di ricambio e reintegro in piscina. Si tratta, per intendersi, della quantità di acqua che va ricambiata giornalmente per garantire i parametri corretti di igienicità dell’acqua.
L’acqua è una risorsa preziosa e non sprecarla è un dovere. Ma è possibile farlo per l’acqua di piscina?
Prima di rispondere a questa domanda cerchiamo di comprendere quali sono i limiti legislativi.
L’Accordo Stato Regioni del 2003 sulla sicurezza igienico-sanitaria delle piscine prevede l’obbligo di vuotare le vasche almeno una volta l’anno e di utilizzare acqua potabile per il riempimento. Riporta l’Accordo:
1.1 CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DELLE ACQUE UTILIZZATE
Le acque utilizzate nell’impianto piscina vengono classificate come segue:
- acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l’alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari.
- acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall’acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti.
- acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.
1.2 REQUISITI DELL’ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO
L’acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.
Nel caso l’acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull’acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.
La potabilità o meno dell’acqua è sancita dal D.Lgsl.31/2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita’ delle acque destinate al consumo umano” e da niente altro. Non dalla Norma UNI, non dalla Tabella A dell’Accordo. Per stabilire quindi se l’acqua è utilizzabile per riempire una piscina è indispensabile effettuare le analisi previste dal D.Lgsl.31.
Ma quanta acqua va cambiata giornalmente?
La risposta si trova nella Norma UNI 10637/2016, al punto 5.9.1 : L’entità del rinnovo d’acqua giornaliero, che include l’acqua di reintegro, deve essere tale da contribuire a mantenere costante il rispetto dei valori dei parametri dell’acqua di vasca indicati nel punto 5.1.3 e comunque non meno di 30 l per bagnante al giorno.
Qualora non fosse possibile rilevare il numero effettivo dei bagnanti, l’entità del rinnovo giornaliero che include l’acqua di reintegro deve essere almeno pari a 2,5% della somma del volume d’acqua di vasca e del 60% del volume convenzionale della vasca di compenso.
La quantità MINIMA di acqua da ricambiare è quindi pari a 30 litri a bagnante al giorno, a meno che non siano previste quantità diverse in una specifica legge o delibera regionale.
Detto questo, è possibile, volendolo fare, recuperare l’acqua che si dovrebbe buttare, trattarla e rimetterla in vasca?
Tecnicamente si, è possibile. Dal punto di vista legislativo no, è vietato.
Utilizzando sistemi complessi quali filtrazioni a membrana (osmosi, ultrafiltrazione) e trattamenti chimici (clorazione, adsorbimento tramite carbone attivo) è possibile rendere potabile un acqua reflua di piscina. Il costo del trattamento certo non è basso, se fatto correttamente (rispettando, come detto, i requisiti del D.Lgsl.31/2001) e molto probabilmente non è conveniente, ma è possibile.
Dal punto di vista legislativo le regole sono dettate dal DECRETO 2 maggio 2006: Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In tale decreto si legge:
Art. 3. Destinazioni d’uso ammissibili
- Le destinazioni d’uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono le seguenti:
- a) irriguo: per l’irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonche’ per l’irrigazione di aree destinate al verde o ad attivita’ ricreative o sportive;
- b) civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l’alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l’alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell’utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;
- c) industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l’esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e
gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.
Non figura, anzi viene esplicitamente escluso, il possibile riutilizzo delle acque recuperate per scopi potabili.
Ne consegue che non è possibile riutilizzare in piscina come acqua di approvvigionamento un acqua che si configura come acqua reflua trattata.