Con l’entrata in vigore, dal 29.08.2017, della L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) è stato disposto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le P.A o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art.2-bis del d.lgs. n. 33/2013
La legge in parola al comma 125 individua diversi destinatari dell’obbligo tra cui le ASD e le SSD (per le società sportive lucrative bisogna attendere il prossimo anno), le quali dovranno pubblicare “ entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente”. L’obbligo scatta per gli importi superiori ad €. 10.000,00. Ricordiamo che in caso di mancata comunicazione la legge prevede la restituzione delle somme ricevute.
La data di pubblicazione è oggetto di diverse possibili letture, infatti se fosse interpretato in maniera restrittiva la scadenza dovrebbe essere il 28 Febbraio p.v. mentre per alcuni giuristi l’obbligo inizia tra un anno.
Di quest’ultimo parere è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che rispondendo ad un quesito avanzato dal Forum nazionale del Terzo settore comunica quanto segue in data 23 Febbraio 2018:
(prot.n.34/2540) ” ……. deve essere tenuto distinto il profilo riguardante l’oggetto dell’obbligo (la pubblicità degli importi ricevuti) da quello attinente al termine fissato per il suo adempimento (28 febbraio di ogni anno). Alla luce di questa considerazione, si deve ritenere che costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dall’1 gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019. Una diversa interpretazione, secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge.”
Comunque, visto lo stato di incertezza, numerose Associazioni hanno iniziato ad inserire nel proprio sito le informazioni richieste dalla legge, in attesa che altre circolari esplicative possano chiarire in maniera inequivocabile la data di pubblicazione.
Dott. Gianluca Bigi