Il testo, datato 22 ottobre 2020, fornisce le indicazioni per lo svolgimento dell’attività sportiva, piscine comprese, in tempo di covid19.

Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, il protocollo attuativo fornisce le indicazioni per tutti i proprietari, gestori e responsabili di siti sportivi, centri di attività motoria, palestre e piscine in cui si svolge attività sportiva, ludico-sportiva o motoria a qualsiasi livello. Per le piscine non cambia quasi nulla rispetto alle precedenti linee guida, salvo l’obbligo di prevedere l’accesso solo tramite prenotazione.

Queste le prescrizioni per le piscine:

DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE
Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale. Tali disposizioni sono tratte dai Protocolli Attuativi emanati dalla Federazione Italiana Nuoto: Protocollo FIN del 19 maggio 2020 e Protocollo FIN del 9 settembre 2020.
Si rimanda al sito della FIN per ulteriori aggiornamenti e modifiche.
1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà provvedere a predisporre un’opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi volti a facilitare, la gestione dei flussi e a sensibilizzare i frequentatori riguardo i comportamenti da assumere.
2. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; questo ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
3. Prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
4. Prevedere l’accesso agli impianti esclusivamente tramite prenotazione.
5. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro.
6. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche quando depositati negli appositi armadietti. E’ vietato l’uso promiscuo degli armadietti.
7. Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani.
8. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.
9. Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
10. Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/I; cloro combinato: 0,40 m g/ I; pH 6.5 -7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore.
11. Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni e PP.M. 16.07.2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
12. E’ assolutamente vietato soffiarsi il naso, urinare in acqua, pertanto è obbligatorio far indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli.
13. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente.
14. Nelle piscine finalizzate alle attività ludiche deve essere assicurato lo stesso trattamento adottato per le piscine natatorie.
15. Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.
16. Le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
Tali Protocolli disporranno inoltre, ulteriori riferimenti e le misure relative alla clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria, e altre disposizioni di dettaglio.
I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di soggetti con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti.

Suggeriamo vivamente a chi ha funzioni di responsabilità all’interno di piscine di leggere il testo completo che si può scaricare cliccando QUI