La Direttiva 2010/31/CE, in vigore dal prossimo 9 luglio 2010, abroga, con effetto dal 1° febbraio 2012, la Direttiva 2002/91/CE.
La Direttiva, come specifica l’art.1, “promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi”.
In particolare la nuova normativa europea fornisce disposizioni su:
- metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
- applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari;
- certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;
- sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione;
- piani nazionali destinati ad aumentare il numero di “edifici a energia quasi zero”;
- ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici.
I paesi membri dell’Unione Europea devono definire una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici secondo i criteri contenuti all’allegato I “Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici”.
La direttiva prevede, inoltre, che per contenere il fabbisogno energetico, gli Stati membri stabiliscano requisiti degli impianti tecnici per l’edilizia relativamente:
- al rendimento energetico globale;
- alla corretta installazione e alle dimensioni;
- alla regolazione e al controllo adeguati.
Tali requisiti, stabiliti per il caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l’edilizia, si applicano almeno per i seguenti impianti:
- impianti di riscaldamento;
- impianti di produzione di acqua calda;
- impianti di condizionamento d’aria;
- grandi impianti di ventilazione.
Entro il 31 dicembre 2020 è previsto, infine, che tutti gli edifici di nuova costruzione siano «edifici a energia quasi zero». Un «edificio a energia quasi zero» è un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I, il cui fabbisogno energetico (molto basso o quasi nullo) dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili.
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