Purtroppo in questo period il nostro Paese è chiamato ad affrontare una grave tragedia che ha visto, nel giro di pochi minuti, sparire paesi, persone, vite. Non si può non considerare che in Italia, per la sua posizione e conformazione, vi sono numerose zone a cosiddetto rischio sismico. Proprio a fronte di tale realtà, il legislatore ha predisposto un apparato normativo, con la finalità di prevenire i potenziali danni dall’evento naturale. La legislazione antisismica vigente è basata sull’apparato normativo costituito dalla L. 64/1974, la quale per la prima volta ha stabilito il quadro di riferimento per le modalità di classificazione sismica nel territori nazionale.
Su tale impianto normativo si è inserito il nuovo processo di distribuzione delle competenze fra Stato, regioni ed enti locali, attuato con le cd “leggi Bassanini” del 15 marzo 1997, n. 59. Conseguentemente, la competenza per l’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone che, fino al 1998 era attribuita al Ministro dei lavori pubblici, è stata trasferita, con il decreto legislativo n. 112 del 1998 – art. 94, comma 2, lett. a) – alle Regioni, mentre spetta allo Stato quella di definire i relativi criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone – art. 93, comma 1, lett. g). Occorre sottolineare, inoltre, che il comma 4 del medesimo art. 93 prevede che tali funzioni siano esercitate sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali.
Inoltre, in conseguenza del riordino normativo della materia edilizia, le disposizioni antisismiche previste dalla legge n. 64 del 1974 sono confluite, con alcune modifiche, nel DPR 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il cui Capo IV reca “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, con disposizioni specifiche relative alle norme per le costruzioni in zone sismiche, alla relativa vigilanza, nonché alle modalità di repressione delle violazioni.
Il DPR n. 380, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, ha stabilito che tutte le costruzioni di rilievo per la pubblica incolumità, se realizzate in zone sismiche, devono essere conformi, oltre che alle disposizioni tecniche applicabili ad ogni tipo di costruzione edificata su tutto il territorio nazionale, anche a specifiche norme tecniche, la cui emanazione è affidata al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’interno e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il CNR, nonché la Conferenza unificata (art. 83). Negli articoli successivi sono state poi dettati i criteri generali cui dovranno uniformarsi le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
Il caso posto all’esame riguarda la condanna di Tizio per aver violato, nella costruzione di una piscina, i reati di cui al DPR n. 380 del 2001, ovvero, per non aver, realizzato l’opera secondo le norme antisismiche, arrecando di conseguenza un pericolo per la pubblica incolumità.
L’imputato, impugnava la sentenza di primo grado nonché proponeva ricorso avanti alla Corte di Cassazione, lamentando che la natura dell’opera realizzata, per l’appunto una piscina prefabbricata, non può rientrare nel novero di quelle per le quali si pongono problemi di staticità.
La Corte ha rigettato il ricorso argomentando diversamente in merito alla natura e conformazione dell’opera.
Per la Corte infatti, sono da annoverarsi come lavori di costruzione edilizia, per i quali occorre la concessione, anche i manufatti aventi ad oggetto opere in tutto o in parte interrate. Opere che in ogni caso “trasformano” durevolmente l’area impegnata. La realizzazione di una piscina implica, la creazione di nuove volumetrie e ne consegue che, ai fini della normativa antisismica venga applicato il disposto di cui al DPR n. 380/281 art. 83 e ss. Tali disposizioni si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate. Massimo rigore va inoltre richiesto nelle zone dichiarate sismiche, con ciò rendendo necessari i corollari e le cautele anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi rispetto al cemento armato. Alcun rilievo può assumere il carattere precario (come le piscine prefabbricate) della costruzione, proprio in ragione della specifica norma antisismica, in quanto anche il c.d. Carattere precario implica la creazione di nuove volumetrie determinate da lavori di scavo, che devono indiscutibilmente rispettare la norma. La realizzazione di uno scavo esteso, in una zona potenzialmente pericolosa, non limitato alla sola piscina ma anche allo spazio necessario per interrarla,d eve essere assoggettato alla normativa antisismica, in quanto incidente sul territorio in considerazione della vicinanza con l’abitazione principale.
Articolo di Avv. Maura Bridarolli