Fonte: www.pmi.it (leggi l’articolo originale: http://blog.pmi.it/14/02/2011/piemonte-deduzione-irap-per-nuove-assunzioni/)

Le imprese del Piemonte possono accedere ad una nuova agevolazione fiscale: niente IRAP purché incrementino, in uno dei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, impiegati nelle sedi produttive localizzate nella regione e con domicilio fiscale in uno dei comuni del Piemonte per tutto il periodo in cui si usufruisce della deduzione.

Il riferimento è ai soli neo-assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia parziale, che al termine del periodo di imposta risultino in eccedenza rispetto al numero dei lavoratori assunti con medesimo contratto, per i quali a diverso titolo sia cessato il rapporto di lavoro nel corso del periodo di imposta.

Costituiscono “nuove assunzioni” anche le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di apprendistato, inserimento e tempo determinato.

Le imprese costituite nel 2010 o successivamente possono usufruire della deduzione in riferimento a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, nell’esercizio di costituzione sempre che l’incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.

La deduzione ai fini IRAP è pari a 15.000 euro (30.000 euro per assunzione di ultracinquantenni) per ogni dipendente neoassunto, a condizione che lo stesso rapporto d’impiego non si interrompa: in caso contrario la deduzione cessa a partire dall’anno di imposta in cui avviene la cessazione. L’importo va poi adeguato all’effettivo periodo di lavoro prestato nell’anno.

Qualora il lavoratore cessato, per cause non imputabili al datore di lavoro, venga sostituito con un nuovo lavoratore con contratto analogo al precedente, non si perde il diritto alla deduzione che verrà utilizzata a partire dal momento della nuova assunzione sino alla data in cui avrebbe avuto diritto in relazione al rapporto di lavoro cessato.

In caso di trasformazione di contratto, la deduzione spettante va rapportata al periodo di lavoro nell’anno in cui il rapporto è stato intrattenuto a tempo indeterminato.

Si può accedere all’agevolazione fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e la si può godere per i tre anni successivi: se ad esempio l’incremento si verifica nell’anno 2013, la deduzione verrà utilizzata a partire dal 2014 e fino al 2016.