Una piscina è, d ifatto, un nuovo fabbricato e l’articolo 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) ne vieta la realizzazione dopo l’entrata in vigore della legge stessa, nel 1997. In pratica, quel che c’era c’era, si può solo ristrutturare l’esistente ma non realizzare nulla di nuovo.
Dello stesso parere sono anche altre Regioni, come ad esempio il Piemonte.
Il TAR umbro, a seguito del ricorso di un privato che si è visto negare il permesso per realizzare ed adibire ad agriturismo un nuovo fabbricato, ha chiesto alla Corte un giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito la legittimità di questo principio, augurandosi per di più che tutte le Regioni lo adottino, in quanto la norma statale contenuta nell’art. 3, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), prevede che «possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo».
Infatti, cita la sentenza:
Questa Corte ha affermato che l’attività agrituristica, pur rientrando, in via immediata, nelle materie agricoltura e turismo, di competenza regionale residuale, «interferisce con altre materie attribuite alla competenza, o esclusiva o concorrente, dello Stato». Di conseguenza, le Regioni «devono uniformarsi unicamente ai princìpi, contenuti nella legge n. 96 del 2006, i quali siano espressione della potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato» (sentenza n. 339 del 2007).
Quindi, niente nuovi fabbricati negli agriturismi, compreso le piscine. Vederemo come si comporteranno ora le Regioni, come ad esempio Toscana e Lombardia, che lo consentono.
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