Facciamo però qualche passo indietro e cerchiamo di spiegare meglio il problema che riguarda tutti, perdonateci il termine ma almeno ci capiamo, i “piscinari” italiani, ovvero coloro che costruiscono piscine (compreso l’impianto di trattamento acqua) nel territorio nazionale.

Ebbene, dal 2008, anche per gli impianti di piscine “esterne all’edificio”, è necessario dimostrare il possesso di taluni requisiti professionali in capo al titolare, al socio, ad un collaboratore famigliare o ad un proprio dipendente. Tale figura è denominata Responsabile Tecnico.

Di che requisiti stiamo parlando?

“Requisiti diretti” (lauree in materie tecniche), oppure “requisiti combinati” (attestati professionali + esperienza lavorativa nel settore), oppure, ancora, sola esperienza professionale “specializzata” per almeno 3 anni.

La nomina del Responsabile Tecnico dev’essere comunicata alla propria Camera di Commercio che, dopo aver valutato l’idoneità dei suoi requisiti, ne pubblica i dati anagrafici sul certificato camerale, abilitando l’impresa all’esercizio dell’attività.

Purtroppo, complice anche una differente e precedente formulazione normativa (Legge 46/90) che escludeva molte tipologie di impianti,  quest’obbligo è stato da molti ignorato e, tutt’oggi, troppe sono le aziende costruttrici di piscine che non posseggono questa abilitazione.

Cosa implica non possedere questa abilitazione che, lo ribadiamo, deve essere chiaramente visibile sulla propria visura camerale?

Installare o modificare un impianto di trattamento acqua per piscina, senza aver preventivamente ottenuto l’abilitazione, costituisce “esercizio illegittimo dell’attività di installatore idraulico”, e non permette il rilascio della “Dichiarazione di Conformità” espressamente richiesta dal DM 37/08 al termine dei lavori.

CHI rischia in una situazione come questaRischiano tutti, il costruttore, il committente e il proprietario.

Il costruttore è passibile di sanzione da 1.000 a 10.000 euro (che può arrivare sino alla sospensione dell’attività),

il committente, in quanto “complice”, avendo l’obbligo di “affidare” i lavori ad aziende regolarmente abilitate,

il proprietario, che, senza la prescritta ed obbligatoria dichiarazione di conformità degli impianti, rischia di non ottenere l’agibilità, con ovvie ripercussioni sulla gestione e/o sulla vendita della struttura stessa.

Ci sono buone notizie? SI, CI SONO.

Nel mese marzo, il MiSE, ha risposto ad un’istanza di Professione Acqua NET tesa a sottolineare la delicatezza della questione, e quindi ad ottenere una sorta di “sanatoria” per chi già esercitava l’attività di “piscinaro” prima del 2008.

Nella Sua risposta, il Ministero, dopo aver nuovamente ribadito l’obbligatorietà dei requisiti professionali per l’attività di “impianti per piscine” (è la seconda volta che lo dichiara in modo ufficiale e preciso),  accoglie positivamente la segnalazione dell’Associazione (si legge nel loro comunicato  “ciò anche al fine di non penalizzare le imprese che abbiano sempre operato regolarmente..”), semplificando la procedura per l’ottenimento del requisito a coloro che hanno svolto l’attività prima del 2008.

Inoltre, sempre il Ministero, specifica che l’abilitazione lettera D, una volta conseguita, garantisce l’accesso all’installazione di qualsiasi tipologia di impianto idrico (non solo per piscine), abolendo le limitazioni che alcune Camere di Commercio avevano imposto.

 

Quindi, e ci rivolgiamo a tutti i “piscinari” in attività:

  • Se sulla vostra visura camerale compare la dicitura di abilitazione priva di limitazioni:

Abilitazioni per gli impianti D.M. 37/2008

Lettera D

impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

Data accertamento…/…/…..

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

potete proseguire tranquillamente nel lavoro, ricordandovi di rilasciare sempre la Dichiarazione di Conformità (obbligatoria) completa di tutti i documenti a corredo, compreso il troppo spesso assente PROGETTO (espressamente richiesto dal DM 37/08).

 

  • Se sulla vostra visura camerale compare la dicitura di abilitazione CON LIMITAZIONI:

Abilitazioni per gli impianti D.M. 37/2008

Lettera D

(limitatamente agli impianti per piscine)

Data accertamento…/…/…..

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

potete proseguire tranquillamente nel lavoro, ma, nel contempo, potete richiedere alla Vs. CCIAA di togliere la limitazione ed “espandere” l’abilitazione a qualsiasi tipologia di impianto idrico.

 

  • Se sulla Vs. visura camerale NON compare la dicitura di abilitazione lettera “D”, Vi suggeriamo di informarvi a fondo circa la Vs. situazione, e provvedere alla regolarizzazione.

 

Professione Acqua NET, grazie anche alla fattiva collaborazione di Damiano Saggioro, oggi probabilmente il più esperto Professionista sul tema e senza il quale non si sarebbe ottenuto questo positivo chiarimento dal MISE, offre una specifica assistenza su questo tema.

 

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