Approvato un emendamento allo Sblocca Cantieri, definite le scelte sulle modifiche da apportare al Codice Appalti
Sono definitive le modifiche, molto discusse all’interno della stessa maggioranza di governo, al Codice degli Appalti.
Si tratta di una sospensione, a titolo sperimentale, fino al 31 dicembre 2020 delle seguenti parti del D.Lgs, n.50/2016:
- obbligo di utilizzo della centrale di committenza/stazione unica appaltante per i comuni non capoluogo di provincia (di cui all’art. 37, comma 4, del dlgs n.50/2016)
- divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione (di cui all’art. 59, comma 1, quarto periodo, del dlgs n.50/2016)
- obbligo di utilizzo dell’albo dei commissari di gara (di cui all’art. 77, comma 3, del dlgs n.50/2016), fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
Sarà possibile appaltare insieme esecuzione di opere e progettazione (appalto integrato) pur disponendo dei soli finanziamenti per la progettazione, considerando che la stessa è indispensabile per poter accedere ai finanziamenti per la costruzione.
Per quanto riguarda il subappalto, la soglia massima è innalzata dal 30% al 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
E’ altresì sospesa l’applicazione del comma 6 dell’art. 105 (indicazione della terna di sub appaltatori) e del terzo periodo del comma 2 dell’art. 174, che prevede:
Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all’articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.
Vengono anche sospese le verifiche in sede di gara, di cui all’art. 80 del codice, riferite al subappaltatore.
I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice dei contratti sulla base del progetto definitivo costituito almeno da:
- una relazione generale
- dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste
- dal computo metrico-estimativo
- dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Tutto quanto sopra enunciato è valido per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, per i contratti senza pubblicazione di bandi, per gli avvisi per la presentazione delle offerte che alla data di entrata in vigore del decreto non siano ancora stati spediti.