Esporre il cartello di un cantiere è un obbligo di legge e se non fatto comportano sanzioni così come previste dall’art. 44 del Testo Unico dell’Edilizia (TUE, DPR 380/2001). Questo obbligo però sussiste per ogni intervento edilizio? Con sentenza penale 31356/2021 la Corte di Cassazione stabilisce che tale adempimento è previsto per qualsiasi titolo autorizzativo (nel TUE è esplicitato solo in caso di Permesso di Costruire) qualora siano indicati nel Regolamento Edilizio Comunale.
A livello generale la SCIA viene utilizzata come alternativa al Permesso di Costruire anche per interventi di una certa entità, quindi risulta una conseguenza di tipo logico e di buon senso che si debba esporre il cartello del cantiere in avvio lavori.
- Analisi dell’intervento da fare per definire il titolo autorizzativo da richiedere (può essere necessario un passaggio allo Sportello Unico Edilizia, SUE, del Comune di riferimento per avere chiarimenti in merito)
- presentazione della pratica di richiesta del titolo abilitativo da parte del proprietario o del titolare del diritto presso il SUE, corredato da tutta la documentazione richiesta in base a quanto previsto dal TUE a seconda della tipologia di autorizzazione utilizzata (CILA, SCIA, Permesso di Costruire)
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Attendere tempi di risposta della PA ed eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni (l’iter può essere interrotto una sola volta)
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Ottenuto il via libera dalla PA, il cantiere può partire; prima di questo passaggio, in base a quanto scritto sopra, verificare sul Regolamento Edilizio Comunale o interpellando direttamente il SUE se per il titolo autorizzativo utilizzato è prevista l’apposizione del cartello del cantiere (ricordiamo che per il Permesso di Costruire è sempre obbligatorio).
Articolo del Dott. Riccardo Pennati