Il nuovo Regolamento sui precursori di esplosivi introduce nuove limitazioni, tra cui acido solforico e acido nitrico, oltre al perossido di idrogeno
A decorrere dal prossimo 1° febbraio 2021 troverà applicazione il regolamento UE 2019/1148 che andrà a sostituire il regolamento attualmente vigente (UE 2013/98) sulla commercializzazione dei precursori di esplosivi.
Il nuovo regolamento, oltre a rivedere l’elenco delle sostanze oggetto soggette alla normativa, introduce alcuni obblighi nella catena di commercializzazione del prodotto anche tra operatori economici e utilizzatori professionali.
Come nel precedente regolamento viene mantenuto il divieto di mettere a disposizione dei privati le sostanze contenute nell’allegato I a concentrazioni superiori a quelle indicate nell’allegato stesso.
La normativa offre la possibilità agli stati membri dell’UE di concedere, mediante un sistema di licenze di utilizzo, prodotti anche a concentrazioni più elevate. In Italia, come evidenziato da circolare del Ministero dell’Interno del 14.08.2019, si è deciso di non istituire il sistema delle licenze per privati e quindi, a meno di future rivalutazioni, il divieto di messa a disposizione di precursori di esplosivi a concentrazioni superiori a quelli indicati dalla tabella di allegato I resta assoluto.
Per quel che riguarda i prodotti utilizzati per la piscina, oltre all’acido nitrico (usato come disincrostante per filtri a sabbia) e al perossido di idrogeno (igienizzante alternativo al cloro), viene considerato l’acido solforico (riduttore di pH).
Nello specifico la tabella di allegato 1 indica le concentrazioni massime di:
- Acido nitrico 3% P/P
- Perossido di idrogeno 12% P/P
- Acido solforico 15% P/P
Per “messa a disposizione” il regolamento prevede qualsiasi fornitura, a pagamento o gratuita; per “privato” qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per fini non legati all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale di tale persona.
Oltre all’aggiornamento della tabella il nuovo regolamento introduce alcuni obblighi nelle transazioni tra operatori economici ed utilizzatori professionali.
Per prodotti contenenti sostanze oltre la concentrazione indicata è necessaria l’applicazione delle seguenti prescrizioni.
1- Informazioni a livello di catena di approvvigionamento:
– un operatore economico che mette a disposizione un precursore di esplosivi ad un altro operatore economico deve informare quest’ultimo degli obblighi e delle restrizioni applicate al prodotto;
– un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale un precursore di esplosivi deve:
– informarlo degli obblighi e delle restrizioni
– garantire che il proprio personale sia consapevole di quali prodotti li contengano e dimostrarlo in eventuale controllo da parte delle autorità preposte:
;
– garantire che il proprio personale sia istruito in merito ad obblighi e restrizioni (art. da 5 a 9 del regolamento) e dimostrarlo in eventuale controllo da parte delle autorità preposte-
2- Verifica dell’atto di vendita:
Un operatore economico prima di ogni transazione economica verso un altro operatore economico o un utilizzatore professionale deve richiedere:
documento d’identità del rappresentante del potenziale cliente;
l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, completa di ragione sociale, indirizzo, P.IVA:
l’utilizzo previsto del prodotto.
A tal fine è previsto un modulo nell’allegato IV del regolamento.
Le informazioni vengono conservate per 18 mesi durante i quali sono a disposizione delle autorità preposte.
Tutto ciò può essere derogato nel caso in cui con lo stesso operatore, nell’anno precedente, ci sia stata almeno una transazione analoga che non si discosti in modo significativo dalla transazione in oggetto.
L’operatore economico valuta se l’utilizzo previsto è compatibile con l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente e può rifiutare la vendita se ha ragionevoli dubbi sulla legittimità dell’utilizzo del prodotto; segnala, inoltre, la transazione o il tentativo di transazione alle autorità preposte.
3- Segnalazione di transizioni sospette, sparizioni e furti
Gli operatori economici devono segnalare le transazioni sospette ed in particolare quando il potenziale cliente agisca in uno o più dei seguenti modi:
- non sia in grado di precisare l’uso previsto dei prodotti;
- sembri estraneo all’uso previsto dei prodotti o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;
- intenda acquistare prodotti in quantità e combinazioni insolite per un uso legittimo;
- sia restio a rilasciare il documento d’identità o identificazione dell’azienda;
- insista per utilizzare metodi di pagamento insoliti.
Gli operatori economici devono predisporre procedure per individuare transazioni sospette.
Gli operatori economici devono segnalare la transazione sospetta entro 24 ore.
Gli operatori economici ed utilizzatori professionali devono segnalare entro 24 ore sparizione o furti di quantità significative di prodotti.