Con l’approvazione dell’ultima Legge di Bilancio sono state introdotte alcune novità fiscali, tra queste troviamo le co.co.co sportive che sono state oggetto di una modifica tramite il comma 358 dove viene specificato che: “Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.
Ricordiamo che dal 1 gennaio 2016 il D.lgs. 81/2015 all’art. 2 trasforma i rapporti di collaborazione in contratti di lavoro subordinato escludendo, allo stesso tempo, le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate C.O.N.I (comma 2, lettera d).
Adesso tali collaborazioni, svolte attraverso “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro “, dovranno essere individuate dal Coni. Il successivo comma 359, infatti, prevede che “I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi”.
Quindi sarà il Coni, non le Federazioni Sportive nazionali o gli Enti di Promozione Sportiva, a definire quali siano le prestazioni sportive dilettantistiche che possono essere inquadrate nel regime dei redditi diversi, non assoggettabili a contribuzione previdenziale.
Va precisato che finché il Coni non approverà un’apposita delibera il comma 358 non produce effetti immediati e in assenza di interventi interpretativi da parte degli Enti competenti sarà oggetto di diverse possibili letture.
Comunque alcune considerazioni possiamo farle:
- la circolare 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (società ed associazioni sportive dilettantistiche – vigilanza – indicazioni operative) che ha permesso alle singole Federazioni di individuare, tramite apposite delibere, le figure lavorative alle quali si applica la norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate sarà superata; quindi occorrerà verificare se tali profili lavorativi saranno nuovamente confermate dal Coni.
- Secondo l’interpretazione attualmente più condivisa i rapporti di collaborazione rientranti nella sfera istituzionale (es. istruttori sportivi) dovranno essere disciplinati come contratti di co.co.co, con conseguente aumento dei costi dal punto di vista del profilo amministrativo. Ricordiamo gli adempimenti obbligatori previsti: comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego, l’istituzione e la tenuta del Libro Unico del Lavoro, predisposizione del cedolino paga.
- Il divieto di usare il contante per il pagamento di tali compensi in base al comma 910 dell’articolo 1 della Legge n. 205/2017 dal 1 Luglio 2018. Infatti i contratti previsti dalla normativa sono il lavoro subordinato e il co.co.co. I mezzi ammessi sono:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
In attesa che il Coni proceda, quanto prima, ad individuare i profili lavorativi da ricondurre nella forma di co.co.co possiamo confermare che i compensi di tali collaborazioni se corrisposti da società senza fine di lucro hanno natura di redditi diversi mentre se corrisposti da una ASD lucrativa, assumono la qualificazione di redditi assimilati al lavoro dipendente.
Infatti il comma 360 dichiara che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS…….. “
Appena saranno emanate apposite circolari esplicative le comunicheremo.
Dott. Gianluca Bigi