Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa modalità e i contenuti dei corsi di formazione per i lavoratori e in particolare gli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, tratto dal sito del Ministero – sezione sicurezza lavoro.

In attesa che in sede di Conferenza permanente Stato-regioni siano definiti i contenuti minimi, la durata e le modalità di formazione dei lavoratori, secondo quanto disposto dall’art. 37, comma 2, quale validità hanno i corsi già effettuati dai lavoratori? La docenza dei corsi di aggiornamento può essere affidata ad un libero professionista e di quali requisiti deve essere in possesso affinchè la formazione possa risultare valida?
In attesa della adozione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, la formazione effettuata dai lavoratori conserva la sua validità e va considerata alla stregua dei principi “generali” espressi dal comma 1 del citato articolo 1, ove si parla di formazione “sufficiente ed adeguata”.
Ove si voglia identificare un parametro orientativo per il datore di lavoro – sempre nella fase di attesa dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni di cui all’articolo 37, comma 2, citato – ove questi intenda aggiornare e/o integrare la formazione dei propri lavoratori, è ragionevole utilizzare le disposizioni di cui al D.M. 16 gennaio 1997. Tale decreto ministeriale, tra l’altro, identifica unicamente aspetti contenutistici dei corsi, con la conseguenza che essi possono essere tenuti da un qualsiasi professionista, a condizione che il corso abbia le caratteristiche descritte dal decreto ministeriale citato.
Resta inteso che il datore di lavoro rimane in ogni caso tenuto a fornire prova che la formazione effettuata sia stata realizzata non solo in maniera coerente con le previsioni di legge, ma anche in maniera reale ed efficace.

Quali sono le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per addetto al primo soccorso e addetto al servizio antincendio?
Per quanto riguarda la formazione degli addetti al primo soccorso, la stessa è disciplinata dall’art. 45, comma 2, del citato d.lgs. n. 81/2008, che rimanda al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e ai successivi decreti ministeriali di adeguamento; in particolare il decreto ministeriale di cui sopra, oltre a stabilire i requisiti minimi dei corso di formazione per le aziende o unità di gruppo A, B, e C, prevede che “la formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio sanitario Nazionale”.

In materia di corsi di formazione degli addetti al servizio antincendio, fino all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 46, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, che dovrà indicare, fra l’altro, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, la normativa di riferimento, ai sensi del successivo comma 3, è quella dettata dal decreto del Ministro dell’ Interno in data 10 marzo 1998, mentre la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è disciplinata dall’art. 37 del citato d.lgs. n. 81/2008.

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