Nello specifico, uno dei principali obblighi spetta al Committente, definito all’art. 89, comma 1, lett. b) come ”(…omissis…) il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto (…omissis…)“.
In qualità di titolare del titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 90, comma 3, il Committente “(…omissis…) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione” nonché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, “(…omissis…) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 (…omissis…)“.
In caso di Committenza pubblica la norma suddetta si interfaccia con le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, ma nel caso di Committenza privata la questione è spesso sottovalutata da chi deve assolvere alle verifiche di legge e, in caso di necessità, di ottemperare alla nomina dei Tecnici abilitati al coordinamento dei lavori.
Troppo spesso il Committente privato, con alcuni escamotage, camuffa la costruzione di una piscina – che normalmente richiede più di un’impresa esecutrice – in un intervento in cui compare un unico soggetto che, previo accordo con la Committenza medesima, regola tutte le attività economiche con le varie imprese che si avvicenderanno in cantiere e, così facendo, elude la norma nella parte che prevede la nomina dei coordinatori.
Fino qui sembrerebbe un “giochetto” ben riuscito: unica impresa (almeno ufficialmente), unico interlocutore dal punto di vista dei pagamenti, committente contento (almeno in apparenza) che risparmia qualche migliaio di euro per il coordinamento in cantiere. Ma se ci dovesse essere un semplice accesso al cantiere da parte degli Organi di vigilanza (ASL, DTL, Carabinieri, etc.) o, peggio ancora, se si verificasse un infortunio, le conseguenza sarebbero differenti.
In caso di semplice accesso, in esito al sopralluogo i lavori vengono sospesi e vengono contestati tutti i capi del Decreto 81 che prevedono la nomina dei soggetti legati alla sicurezza, ovvero il coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Accertata la violazione, ai sensi dell’art. 157 il Committente viene sanzionato con “(…omissis…) l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro (…omissis…)” ma per il medesimo è prevista l’apertura di un fascicolo penale che arriva sulla scrivania del giudice e lì rimarrà fino all’esito degli eventi che seguiranno.
In questi casi, in assenza di eventi infortunistici, il D.Lgs. 758/94 prevede l’oblazione del reato (ovvero la cancellazione) attraverso il pagamento di una sanzione – nel termine massimo di 30 giorni – pari ad 1/4 del massimo edittale.
Il pagamento della sanzione pecuniaria, però, non toglie l’obbligo al Committente di dover comunque nominare il Coordinatore in fase di esecuzione che, in questo caso, assolverà anche gli obblighi di stesura del piano di coordinamento.
Sempre in merito al primo esempio, è probabile che anche l’impresa venga in qualche modo sanzionata con l’obbligo, attraverso specifiche prescrizioni, di ottemperare alle violazioni accertate.
In caso di infortunio, invece, il discorso è molto più complesso e non è possibile ricondurlo a casi standardizzati perché il tutto dovrà prendere in considerazioni molteplici variabili: tipologia e modalità di accadimento dell’evento infortunistico, gravità dell’infortunio, numero di addetti coinvolti, cause e nessi di causalità, etc.
Detto ciò, il Committente potrà essere chiamato a rispondere di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o, nei casi più gravi, di omicidio colposo (589 c.p.).
Analizzati i due casi sopra esposti, appare quantomeno negligente ed azzardato da parte della Committenza o da parte di chi propone alla suddetta di aggirare le norme antinfortunistiche attraverso l’adozione di pericolosi sotterfugi.
Il consiglio che possiamo dare ai nostri lettori è di affidarsi a tecnici ed imprese qualificati e deontologicamente corretti, che potranno illustrare i passaggi da fare per eseguire in sicurezza la costruzione della piscina, senza mettere a rischio la salute (o la vita) dei lavoratori e senza il pericolo di vedere avviato, a carico del committente, un procedimento penale per il solo miraggio di un contenuto risparmio economico.
Articolo dell’Arch. Fabrizio Rocchia – Responsabile della Sicurezza per Professione Acqua