Da puntosicuro.it
In una relazione di Paolo Pascucci – Professore ordinario di Diritto del lavoro nell’ Università di Urbino “Carlo Bo” e presidente dell’Osservatorio Olympus – al Seminario Nazionale Avvocati INAIL dal titolo “Salute e sicurezza sul lavoro a dieci anni dal D.Lgs. n. 81/2008. Tutele universali e nuovi strumenti regolativi” (Roma, 12-14 dicembre 2018), si è discusso di sicurezza e nuove modalità di lavoro.
In particolare nel caso dei contratti di lavoro flessibile tali adattamenti “debbono riguardare non tanto la quantità di tutela applicabile, quanto la qualità della stessa, la quale deve necessariamente tenere conto della principale differenza tra tali contratti e quelli standard, consistente nella diversa contestualizzazione, negli uni e negli altri, del lavoratore nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Dunque, piuttosto che estendere ai lavoratori flessibili le tutele dei lavoratori stabili occorrerebbe prevedere specifiche misure di protezione in ragione della discontinuità e frammentazione dei cosiddetti nuovi lavori”.
Inoltre qualche adattamento andrebbe apportato anche “sia alla disciplina del lavoro occasionale, interessato dalla discutibile vicenda normativa dei voucher, sia alle equiparazioni al lavoratore, svincolando queste ultime da riferimenti a norme spesso obsolete e riconducendole sotto l’egida di concetti generali (es. tirocinanti, lavoratori socialmente utili)”.
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