Questo strumento urbanistico può essere utilizzato in alcuni casi anche nel settore delle piscine

Articolo del Dott. Riccardo Pennati

La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)è un titolo abilitativo alternativo a Permesso di Costruire e SCIA,  normata all’art. 6 bis del DPR 380/2001, e può avere una grande rilevanza nel nostro settore.
Questo perché la stragrande maggioranza delle piscine realizzate per conto di privati ha dimensioni e caratteristiche tali da risultare come pertinenza, ma anche perché potrebbe risolvere quella sorta di “vuoto normativo” e di margine di discrezionalità in capo alle amministrazioni locali nei casi di piscine fuori terra “monta e smonta” che vengono lasciate in maniera permanente nelle proprietà. La CILA potrebbe anche essere richiesta per piscine fuori terra anche con posa temporanea nel caso di territori con vincoli di tipo paesaggistico.

A livello generale è un titolo autorizzativo di carattere residuale rispetto a Permesso di Costruire e SCIA e per tutte le opere che ricadono all’interno dell’art. 6 del TUE (edilizia libera). In base al Dlgs 222/2016 possiamo desumere che la CILA possa essere utilizzato come titolo autorizzativo per realizzare/posare una piscina in quanto utilizzabile (tra i tanti ambiti di applicazione) per:

  • movimenti di terra non inerenti all’attività agricola (scavo per alloggiare una vasca ad esempio) e alle pratiche agro-silvo-pastorali;
  • realizzazione di pertinenze (volume inferiore al 20% di quello dell’edificio principale) che le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) degli strumenti urbanistici, in relazione a zonizzazione e vincoli di tipo ambientale e paesaggistico, non qualifichino come interventi di nuova costruzione.

Tutto questo fatto salvo particolari indicazioni presenti negli strumenti e regolamenti urbanistici che prevedano per quella zona un diverso titolo autorizzativo, aldilà che gli stessi non li qualifichino come interventi di nuova costruzione, come indicato sopra.

Entrando più negli aspetti tecnico-pratici, vediamo in cosa consiste la CILA, chi può presentarla e i vari adempimenti.

Viene presentata per conto del proprietario o del titolare di un “diritto reale” dell’immobile su cui verrà effettuato l’intervento da parte di un tecnico professionista che assevera la pratica, rispetto la conformità del progetto alle normative locali e sovraordinate, via PEC o piattaforme telematiche nella disponibilità dell’ente. Si presenta, come nel caso di PdC e SCIA presso lo Sportello Unico Edilizia (SUE) del comune dove si trova il lotto o l’edificio oggetto di lavori.

Nella documentazione da presentare al SUE devono essere presenti i seguenti documenti:

  • modello CILA;
  • atti di provenienza e stato legittimo dell’immobile;
  • documenti di identità di titolare del bene e tecnico asseveratore
  • relazione tecnica asseverata dal tecnico abilitato (i lavori devono essere conformi non solo agli SU e regolamenti edilizi vigenti, ma anche in materia di sismica, sicurezza, antincendio, rischio idrogeologico, paesaggistico-culturale e di rendimento energetico e che non sono interessati parti strutturali dell’edificio)
  • documentazione catastale;
  • documentazione sulla sicurezza
  • eventuale delibera di condominio/assensi vari;
  • elaborati grafici (piante, prospetti e sezioni sia dello stato di fatto che progettuali, inquadramento planimetrico/catastale/ urbanistico, impianti, ecc.);
  • progetto degli impianti (pompe, sistema di circolazione e ripresa..)
  •  stima dei rifiuti prodotti;
  • Durc dell’impresa;

I passaggi a livello operativo poi sono i seguenti:

  • conferimento incarico;
  • verifica dello stato legittimo (rilievo, indagini, elaborati grafici, analisi);
  • analisi delle esigenze della committenza;
  • progettazione;
  • nomina delle figure tecniche (DL / impresa / CSE / CSP);
  • istanza autorizzazioni/atti di assenso;
  • inizio lavori.

I tempi di una CILA a differenza di SCIA e PdC sono più “liberi”:

  • inizio: i lavori possono cominciare già il giorno stesso della presentazione, senza attendere autorizzazione da parte del Comune; l’importante che la data inizio lavori sia esplicitata nella documentazione;
  • fine: non c’è una scadenza a livello nazionale prevista dalla legge, ma può variare a seconda del Comune;
  • proroga: essendo collegata alla data di scadenza entro cui fare i lavori, dipende sempre dal regolamento di ogni Comune.