Vien consolidato in questa sentenza un principio che è stato già in precedenza stabilito dalla stessa Corte di Cassazione e che riguarda la responsabilità della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il RSPP non riveste nell’azienda una posizione di garanzia “a titolo originario”, come sarebbe dimostrato dalla circostanza che le sue inadempienze non sono penalmente sanzionate, e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere eventuali situazioni di pericolo. Lo stesso può essere chiamato a rispondere degli eventi dannosi quando essi siano riconducibili anche alla omessa segnalazione di queste situazioni delle quali egli era a conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere. Viene altresì nella sentenza messo a fuoco, ai fini della individuazione di eventuali responsabilità per eventi dannosi accaduti ai lavoratori, il rapporto fra la stessa figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e quella del datore di lavoro che in effetti riveste la posizione di garanzia “a titolo originario” o quella del responsabile di un ufficio di sicurezza eventualmente istituito presso l’azienda al quale sia stato attribuito il compito di individuare situazioni pericolose e quello di verificare il corretto uso dei mezzi di prevenzione, sia questi munito di delega o meno.

 

I fatti

I fatti relativi al procedimento in esame riguardano il decesso, a seguito di malattie per varie forme di carcinoma polmonare riconducibili ad una esposizione a fibre di amianto, di vari lavoratori in servizio presso i cantieri navali di una azienda. Il Tribunale, pur rinviando a giudizio altre persone per i fatti accaduti, dichiarava invece il non luogo a procedere per non aver commesso il fatto nei confronti di due dipendenti appartenenti ad una struttura istituita presso l’azienda e denominata “ufficio per la sicurezza” al quale l’azienda stessa aveva attribuito il compito di individuare atti e condizioni pericolose e di verificare il corretto uso dei mezzi di prevenzione.

Secondo il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale, infatti, era stata l’azienda che aveva presa la decisione di utilizzare l’amianto per l’allestimento delle navi ed aveva scelto il tipo di organizzazione del lavoro per cui su di esse i due imputati non potevano interferire né era risultato che nel periodo durante il quale più alta era stata la esposizione dei lavoratori i due imputati disponessero di conoscenze sulla pericolosità di tale esposizione e sulle modalità di prevenzione del rischio. Gli stessi, inoltre, non essendo disponibili tali conoscenze, non avevano omesso colposamente di avvertire i vertici aziendali ed anzi loro per primi condividevano lo stesso rischio dei colleghi e non avevano alcun interesse a tacere sui rischi dell’esposizione. Inoltre il giudice delle indagini preliminari aveva fatto rilevare che non era risultata conferita alcuna delega agli imputati “per i compiti contestati e del resto non avrebbero avuto poteri e competenze per esercitarle” ed aveva precisato, altresì, che entrambi gli imputati avevano cessato la propria attività prima che entrasse in vigore il D. Lgs. n. 626/94 che con l’articolo 9 ha prevista la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione quale mero ausiliario del datore di lavoro e peraltro privo di poteri decisionali.

 

Il ricorso alla Corte di Cassazione e le sue motivazioni

Avverso la sentenza del giudice delle indagini preliminari ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale chiedendone l’annullamento per svariati motivi. Secondo il ricorrente la sentenza del Tribunale sarebbe andata in contraddizione nel momento in cui ha affermato in una parte della sentenza stessa che i due imputati non potevano esercitare alcuna influenza mentre  in altra parte ha precisato che gli stessi avevano proprio il compito di individuare le situazioni di pericolo. Inoltre, pur non rientrando tra i loro compiti quello di decidere se utilizzare l’amianto nelle costruzioni navali, incombeva su di essi quello di rilevare le condizioni di pericolo nelle quali l’attività lavorativa veniva svolta tenuto presente che gli effetti dannosi per l’apparato respiratorio da parte dell’amianto erano noti già da tempo. I due imputati, inoltre, secondo il Procuratore della Repubblica non avevano bisogno di alcuna delega di funzioni in quanto gli stessi, quali responsabili dell’ufficio sicurezza, erano destinatari degli obblighi di prevenzione. Questi in realtà avevano la qualità di dirigenti o preposti e, nell’ambito di questa qualifica, erano pertanto responsabili dell’osservanza dei compiti di prevenzione. Erroneamente, quindi, il giudice aveva assimilato la qualifica di responsabili dell’ufficio sicurezza dei cantieri navali con le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda che riveste dei compiti del tutto diversi.

 

Le considerazioni e le decisioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha annullata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di provenienza e prima di fare ciò ha preso in esame e si è espressa in merito a diversi punti in discussione quali la individuazione della posizione di garanzia degli imputati diretta ad evitare la esposizione, la necessità della presenza di una espressa delega, la valutazione se la loro posizione fosse equiparabile a quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, se gli stessi imputati avessero adempiuto agli obblighi loro incombenti in conseguenza delle funzioni attribuite e se fosse pertanto esigibile una condotta diversa da quella dagli stessi tenuta.

“La giurisprudenza di legittimità” ha fatto presente la Corte di Cassazione “è uniforme nell’enunciazione del principio secondo cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non riveste una originaria posizione di garanzia – come sarebbe dimostrato dalla circostanza che le sue inadempienze non sono penalmente sanzionate – e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio. Può essere chiamato a rispondere degli eventi dannosi quando siano riconducibili anche alla omessa segnalazione di queste situazioni delle quali egli era a conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere” e cita in questo senso le sentenze  Cass., sez. 4, 23 aprile 2008 n. 25288, Maciocia, rv. 240297;13 marzo 2008, Reduzzi e altro, inedita; 4 aprile 2007 n. 39567, Aimone, rv. 237770; 15 febbraio 2007 n. 15226, Fusilli, rv. 236170; 20 aprile 2005 n. 11351, Stasi, rv. 233657. Correlativamente ha fatto invece però presente  che “la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (figura diversa dal dirigente delegato all’osservanza delle norme sulla sicurezza dei lavoratori) non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro per eventi dannosi riconducibili all’inosservanza delle norme di prevenzione”  (Cass., sez. 4, 10 novembre 2005 n. 47363, Oberrauch).

E’ in virtù di tali considerazioni svolte, quindi, che la suprema Corte ha ritenuto nella circostanza di annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale al quale apparteneva il giudice per le indagini preliminari affinché questi, posto che all’epoca dei fatti il servizio di prevenzione e protezione non esisteva, verificasse “in concreto di quali poteri ed obblighi fosse dotato il servizio di cui gli imputati erano responsabili per accertare l’esistenza, o meno, di una posizione di garanzia nei loro confronti” e non escludesse “in base ad un’equiparazione non consentita, che i responsabili del servizio ricordato fossero privi di poteri ed esenti da obblighi in tema di prevenzione”.

Né ha ritenuto rilevante la Corte di Cassazione la circostanza che ai due imputati non fosse stata conferita alcuna delega in materia di prevenzione. “Un conto è infatti” ha proseguito la Sez. IV, “individuare le persone fisiche che, all’interno delle organizzazioni complesse, sono titolari dei poteri dai quali deriva la loro responsabilità in caso di violazione dei doveri inerenti la loro funzione; altro discorso è la delega di funzioni che riguarda un momento successivo e cioè la possibilità – per queste persone titolari di poteri (o per gli organi direttivi dell’organizzazione) – di attribuire ad altri le funzioni da cui può derivare la loro responsabilità”.

“Si può parlare, nel primo caso”, ha sostenuto ancora la Sez.  IV, “di assunzione di funzioni ‘a titolo originario’ in base alle esigenze di divisione del lavoro mentre, nel secondo caso, l’assunzione avviene ‘a titolo derivativo’ e in questo secondo caso si parla di ‘trasferimento di funzioni’”. La suprema Corte ha concluso affermando per esemplificare che “il datore di lavoro individuale o l’amministratore delegato di una società possono delegare ad un terzo l’attuazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro perché si tratta di compiti loro originariamente attribuiti. Non rientra nella delega di funzioni invece l’attività di controllo attribuita a singoli dipendenti sull’effettivo adempimento di tali misure e, in genere, ogni attività esecutiva delle direttive provenienti dai soggetti legittimati. Insomma la delega di funzioni si ha solo se al delegato vengono attribuiti poteri originariamente spettanti al delegante”.

G. Porreca

 

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