Non passa stagione senza che ad un costruttore di piscina venga chiesto di applicare alla fattura di costruzione di una nuova piscina una aliquota iva differente dalla classica del 22%.
In alcuni casi la situazione è chiara e il committente è in grado di presentare la corretta documentazione a supporto della richiesta. In altri casi però la situazione non è così ovvia. In questo articolo non vogliamo soffermarci sul “quando” si può applicare un’aliquota più bassa del 22% ma ci poniamo la seguente domanda: Su chi ricade la responsabilità in caso di errata applicazione dell’IVA, anche in presenza della dichiarazione del cessionario/committente di sussistenza dei presupposti?
Abbiamo posto la domanda al rag. Quagliotti, fiscalista di ProfessioneAcquaNET – Associazione Piscine, che ha così risposto:
La determinazione della corretta aliquota d’imposta da applicare nelle cessioni di beni o nelle prestazioni di servizi è onere del cedente o del prestatore che ne è quindi unico responsabile di fronte all’Amministrazione Finanziaria, non potendo apporre le eventuali dichiarazioni rese dal cessionario o dal committente in ordine alla sussistenza di presupposti che consentirebbero l’applicazione di aliquote agevolate alle operazioni da fatturare. Al riguardo, è tutt’ora un riferimento la risoluzione ministeriale n. 361705/1979 che chiariva che laddove sia previsto un beneficio consistente nell’applicazione di aliquote agevolate in presenza di determinati presupposti, il soggetto d’imposta che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi deve “assicurarsi in concreto che ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’aliquota ridotta, non avendo carattere esimente da sanzioni l’eventuale dichiarazione rilasciata dal committente dei lavori circa la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio tributario”. Nel caso venga fatturata un’operazione con codice Iva sbagliato, si potrà applicare una sanzione che va dal 100% al 200% del differenziale, con un minimo di € 516.
In sostanza, chi emette una fattura (il cedente o prestatore) ritenuta non corretta, potrebbe vedersi applicata la sanzione, essendo egli l’ unico responsabile di fronte all’Amministrazione Finanziaria.
In questa situazione l’attuale incertezza sulla applicazione dell’IVA agevolata relativa alla prima casa quando la piscina venga costruita in un tempo successivo alla abitazione non giova al costruttore. Molto meglio sarebbe fare chiarezza in modo definitivo.