La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21245 dell’8 ottobre 2014, ha affermato un principio inedito in tema di contributi minori dovuti all’Inps, in particolare statuendo che gli istruttori di nuoto, in quanto esplichino la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra “gli addetti agli impianti sportivi” di cui all’art. 3 comma 1 n. 21 d.gls. n. 708/1947, indipendentemente dal regime autonomo o subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa, con conseguente debenza all’INPS dei contributi SSN di malattia e Gescal.
In sostanza, per gli istruttori di nuoto utilizzati nei corsi in piscina, l’azienda è obbligata a versare all’Inps i c.d. “contributi minori”, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto.
Il caso di specie, è giunto avanti alla Suprema Corte dopo che la Corte di Appello di Firenze aveva avvallato la pronuncia con la quale il Tribunale ordinario, aveva confermato l’efficacia della cartella esattoriale opposta, limitatamente alla somma afferente alla contribuzione SSN di malattia e Gescal per gli addetti agli impianti sportivi, nella specie istruttori di nuoto e bagnini. In pratica la Corte territoriale, esclusa la natura subordinata degli istruttori di nuoto, aveva ritenuto che gli stessi dovevano essere ricompresi fra gli addetti agli impianti sportivi, e che il relativo obbligo assicurativo sussisteva indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della prestazione lavorativa svolta. Avverso la detta sentenza veniva proposto ricorso per violazione dell’art. 3 del d.lgs n. 708/47. Deduceva la ricorrente, che la locuzione di ADDETTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI andava interpretata in modo restrittivo, da riferirsi ai soli dipendenti con prestazioni strettamente e direttamente collegate all’impianto sportivo in quanto tale. Così ragionando, l’istruttore di nuoto, non rientrerebbe nella categoria, in quanto funzionale al solo corso e non alla struttura. Per la medesima ragione, l’istruttore di nuoto non potrebbe nemmeno ricondursi alla figura di lavoratore dello spettacolo.
La Suprema Corte, investita della questione, in riferimento ai c.d. “contributi minori” dovuti all’INPS, ha ritenuto necessario verificare le condizioni legislative in essere ai fini delle eventuali pretese contributive. A tal proposito, l’art. 3 del dlgs n. 708/47 indica: “impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d’opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti”. Con tale richiamo la Cassazione ha ritenuto, così come la prevalente giurisprudenza, che l’obbligo assicurativo a carico delle imprese dello spettacolo in favore dei lavoratori elencati, sussista a prescindere dalla natura autonoma o subordinata della collaborazione.
Nel caso posto all’esame e nello specifico in riferimento agli istruttori di nuoto, la locuzione “addetti agli impianti sportivi” non permette un’interpretazione restrittiva che ne limiti la rilevanza solo a coloro che hanno instaurato un rapporto di dipendenza; a ciò va aggiunto che nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che l’impianto sportivo possa essere utilizzato anche indipendentemente dalla prestazione lavorativa dell’istruttore. Infatti, svolgendo corsi di nuoto nell’impianto, gli istruttori, inevitabilmente, espletano la propria opera quali ADDETTI A TALE IMPIANTO. Seguendo tali considerazione la Cassazione ha risolto la vertenza formulando il seguente principio:
“gli istruttori di nuoto, in quanto esplichino la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra gli addetti agli impianti sportivi di cui all’art. 3 comma 1 n. 21 d.gls. n. 708 del 16 luglio 1947, come sostituito dal DPR n. 10 del 22 luglio 1986, indipendentemente dal regime autonomo o subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa, con conseguente debenza all’Inps dei contributi SSn, di malattia e Gescal”.