Il Tar Lazio, nella sentenza n. 13771/2024, ha affrontato un caso che mette in evidenza la complessità delle normative edilizie e paesaggistiche, anche per interventi apparentemente semplici come l’installazione di pompe di calore o di condizionatori.

Il contesto della controversia (pompe di calore e condizionatori)

Il proprietario dell’immobile ha presentato una Comunicazione di inizio lavori (CIL) al Comune per realizzare due interventi:

  1. Chiusura di una loggia tramite una tenda avvolgibile;
  2. Montaggio di un condizionatore sulla facciata secondaria dell’edificio.

Dopo un controllo da parte dell’amministrazione comunale, entrambe le opere sono state contestate. Secondo il Comune, erano necessari specifici permessi edilizi e paesaggistici, portando all’avvio di un procedimento per la demolizione delle opere.

Non ci occuperemo qui della loggia ed evidenzieremo solo la parte riguardante l’installazione del condizionatore esterno, in quanto estrememente simile alle pompe di calore utilizzate per le piscine.

L’opera oggetto del contenzioso

Installazione dell’unità esterna del condizionatore su una facciata secondaria.
Poiché il motore era visibile da uno spazio pubblico, il Comune ha sostenuto che fosse necessaria un’autorizzazione paesaggistica.

Il ricorso al Tar

Il proprietario ha deciso di ricorrere al Tar Lazio, sostenendo che le opere fossero legittime sulla base di diverse normative. Per quanto riguarda il condizionatore, il proprietario ha sostenuto che, essendo montata su una facciata secondaria e scarsamente visibile dalla strada, non fosse necessaria l’autorizzazione paesaggistica.

La decisione del Tar

Il Tar Lazio ha rigettato il ricorso, stabilendo che l’opera contestata richiedesse autorizzazioni specifiche.

Riguardo all’unità esterna del condizionatore, il Tar ha stabilito che, anche se installata su una facciata secondaria, la semplice visibilità dalla pubblica via è sufficiente per rendere obbligatoria l’autorizzazione paesaggistica. La distanza dall’area pubblica o la limitata visibilità (come sostenuto dal ricorrente, che parlava di un “puntino bianco”) non esclude l’obbligo di tale permesso. Il Tar ha ribadito che, ogni volta che un impianto esterno è visibile da spazi pubblici, deve essere richiesto il via libera paesaggistico.

Implicazioni della sentenza per le pompe di calore

Questa decisione mette in evidenza alcuni aspetti fondamentali delle normative edilizie e paesaggistiche.

Anche piccoli impianti, come i condizionatori e le pompe di calore, richiedono un’autorizzazione paesaggistica se visibili dallo spazio pubblico. Non importa quanto sia limitata la visibilità: la sola presenza dell’impianto percepibile dalla strada è sufficiente a imporre questo obbligo.

Il caso dimostra la complessità delle regolamentazioni urbanistiche, specialmente in aree con vincoli paesaggistici. Anche interventi apparentemente minori possono risultare soggetti a regole molto rigide, e ciò rende fondamentale una valutazione accurata e preventiva.

In conclusione, la sentenza del Tar Lazio sottolinea l’importanza di rispettare le norme edilizie e paesaggistiche, anche per interventi minimi, per evitare conseguenze legali e sanzioni.

La sentenza:
La sentenza: Tar-Lazio-13771-2024


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