Premessa

 

La previsione di una tutela antinfortunistica per gli sportivi professionisti è stata introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 23 febbraio 2000,n.38 che,in attuazione del disposto di cui all’art. 55,comma 1,lettera i) della legge delega 17 maggio 1999,n.144,ha sancito all’art.6 l’obbligo assicurativo presso l’Inail, a decorrere dal 16 marzo 2000, data di entrata in vigore del decreto,per gli sportivi professionisti dipendenti e ciò anche nella vigenza di previsioni,sia contrattuali,che di legge,di tutela con polizze privatistiche. Prima dell’introduzione della norma di cui sopra,la tutela antinfortunistica degli sportivi professionisti trovava attuazione ai sensi dell’art.8 della legge 23 marzo 1981, n.91 che obbliga le società sportive a stipulare in loro favore una polizza assicurativa individuale contro il rischio di morte e contro gli infortuni che possono pregiudicare il proseguimento dell’attività sportiva professionistica nei limiti assicurativi stabiliti,in relazione all’età ed al contenuto patrimoniale del contratto,dalle federazioni sportive nazionali, di intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

L’obbligo assicurativo riguarda gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all’art. 9 T.U. ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91. Sono sportivi  professionisti  dipendenti, gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che svolgono attività a titolo oneroso con carattere di continuità a favore di società sportive operanti nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI di tipo professionistico, e che conseguono tale qualificazione dalle rispettive federazioni sportive nazionali.

Le relative nozioni possono essere desunte dagli statuti e regolamenti delle singole federazioni. Per l’individuazione dei nuovi soggetti assicurati occorre fare riferimento alle disposizioni sul professionismo sportivo, dettate dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.In virtù della citata legge n. 81/1981 e delle norme emanate dalle Federazioni sportive nazionali, richiamate dalla stessa legge, sono sportivi professionisti dipendenti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico – sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell’ambito delle seguenti discipline:

  • calcio: serie A, B, C1 e C2 maschile;
  • pallacanestro: serie A1 e A2 maschile;
  • ciclismo: gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo;
  • motociclismo: velocità e motocross;
  • boxe: I, II e III serie nelle 15 categorie di peso;
  • golf.

 

Per la costituzione del rapporto di lavoro sportivo con vincolo di subordinazione è prevista, a pena di nullità, la stipula di un contratto in forma scritta tra lo sportivo professionista e la società destinataria delle prestazioni sportive. Tale contratto deve essere depositato presso la Federazione sportiva nazionale dalla quale la società sportiva è affiliata per l’approvazione. La stessa legge, infine, precisa che il requisito della dipendenza deve intendersi escluso qualora la prestazione sportiva sia caratterizzata da almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  2. l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
  3. la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

 

In tali ultimi casi, che la legge espressamente riconduce nell’ambito del lavoro autonomo, non ricorre l’obbligo assicurativo presso l’INAIL.

 

Soggetti Assicuranti (“Datori di lavoro”)

 

All’obbligo assicurativo sono tenute le Società destinatarie delle prestazioni sportive, e cioè le Società professionistiche operanti nell’ambito delle discipline sportive sopra indicate. Per obbligo di legge tali società devono essere costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata ed ottenere, prima del deposito dell’atto costitutivo, l’affiliazione da una o da più Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. La revoca dell’affiliazione, che può essere comminata dalla Federazione sportiva di appartenenza per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo, determina l’inibizione dello svolgimento dell’attività sportiva. L’INAIL ha deliberato:di istituire, con effetto dal 16 marzo 2000, nell’ambito della “Tariffa Industria” approvata con D.M. 12.12.2000, il seguente sottogruppo: “0590 – Attività degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici)”;di determinare il tasso medio nazionale del succitato sottogruppo 0590 in misura pari al 79 (settantanove) per mille; di fissare quale retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione e per la li­quidazione delle prestazioni economiche previste dal T. U. approvato con D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, la retribuzione individuata ai sensi dell’art. 29 del citato T.U., salvi i limiti previsti dall’articolo 116, comma 3, dello stesso T.U., da valere anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (Delibera del 25.10.2001, n. 560, del Consiglio di Amministrazione).

 

Decorrenza obbligo assicurativo. Il D.M. 28.3.2002, contiene le disposizioni per l’attuazione dell’obbligo assicurativo presso l’INAIL degli sportivi professionisti dipendenti, sancito dall’art. 6 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38. L’obbligo assicurativo presso l’INAIL decorre dal 16 marzo 2000, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000. Da ciò si desume che le nuove dispo­sizioni si applicano, quindi, ai rapporti costituiti a decorrere dal 16 marzo 2000 nonché a quelli costituiti precedentemente ancora in corso a tale data (circolare INAIL del 3.7.2002, n. 48). Come si diceva e come chiarito nella circolare 3 luglio 2002, n 48, punto l.a) l’obbligo assicurativo ricorre anche qualora la tutela infortunistica dei lavoratori in questione sia assicura­ta con polizze privatistiche stipulate in virtù di previsioni contrattuali o di legge. Fermo restando che in caso di tardiva denuncia si deve avviare la procedura sanzionatoria se­condo le modalità indicate nella circolare n. 22/1998, il datore di lavoro dovrà produrre, oltre ai documenti compilati, tutta la documentazione utile per l’esame della pratica sotto il profilo am­ministrativo (es.: cause e circostanze, ecc.) e medico (es.: durata inabilità temporanea assoluta, data della guarigione clinica, eventuali postumi permanenti, ecc.).

 

Ambito applicativo della normativa. Lo svolgimento dell’attività sportiva costituisce di per sé elemento sufficiente ai fini dell’insorgenza dell’obbligo assicurativo, avendo previsto il legisla­tore una presunzione assoluta (iuris et de iure) di pericolosità, una presunzione cioè che non am­mette prova contraria.

 

Sede di lavoro. Si ritiene che, anche in ragione degli aspetti peculiari che caratterizzano l’attività in parola, quale sede di lavoro debba intendersi il luogo in cui si svolge in via prevalente la pre­stazione che costituisce oggetto del rapporto lavorativo. Tenuto conto che, sotto il profilo quantitativo, prevalgono le prestazioni effettuate durante le se­dute di preparazione od allenamento, per “sede di lavoro” deve pertanto intendersi il luogo (ge­neralmente di proprietà della Società sportiva) nel quale normalmente si svolgono tali sedute (a titolo di esempio, si citano gli impianti di Milanello, Trigoria, Formello, Soccavo, ecc.). Per gli infortuni avvenuti “fuori sede”, rimane competente la Sede INAIL che gestisce il rappor­to assicurativo con la Sede.

 

Attività tutelata. Come già evidenziato in premessa l’attività sportiva sottoposta a tutela sociale obbligatoria è quella che l’assicurato è tenuto a svolgere in forza del contratto di lavoro dipen­dente stipulato con la Società che si avvale della prestazione sportiva. Tale attività comprende -si ribadisce – anche le sedute di preparazione e di allenamento che il lavoratore è contrattual­mente obbligato a frequentare. Sotto il profilo oggettivo, l’articolo 6 del decreto legislativo n. 38/2000 introduce una presunzione assoluta di pericolosità per lo svolgimento dell’attività sportiva (c.d. presunzione iuris et de iure).Chiarito che trovano applicazione i vigenti principi in tema di riconoscimento della natura pro­fessionale dell’infortunio o della malattia, l’evento protetto è quello riconducibile allo svolgi­mento dell’attività sportiva assicurata e la tutela obbligatoria si estende anche alle attività con­nesse ed accessorie alle prestazioni propriamente lavorative (ad es. spostamenti su mezzi di tra­sporto della Società), secondo i principi generali contenuti nelle “Linee Guida” sul rischio gene­rico aggravato .La denuncia di infortunio ed il certificato medico devono contenere tutte le indicazioni prescritte dall’art. 53 del T.U. 1124/65.

 

Sportivi dilettanti

 

Le disposizioni che in merito l’Inail ha nel tempo dettato ruotano intorno alla nozione di compenso corrisposti nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ed erogati a:

  • atleti dilettanti;
  • allenatori;
  • giudici di gara;
  • commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri.

 

Con le istruzioni alle Strutture territoriali del 2/5/2001, indirizzata alle Strutture ed avente ad oggetto “Compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche da organismi che perseguono le medesime finalità. Art.37, Legge n. 342/2000”, l’INAIL precisava che, per effetto dell’entrata in vigore dell’art.37 della Legge n. 342/2000, i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e dagli organismi che perseguono finalità sportivo-dilettantistiche riconosciuti da tali enti per l’esercizio diretto di attività sportivo-dilettantistiche sono qualificati come redditi diversi di cui all’art. 81, lettera m) del TUIR approvato con DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni e non più tra i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa soggetti ad obbligo assicurativo. Per effetto di tale norma, gli sportivi dilettanti rientranti nelle suddette tipologie i quali percepiscono compensi rientranti nella categoria dei redditi diversi non sono più assoggettati all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni prevista dall’art. 5 del Decreto legislativo n.38/2000 per i lavoratori parasubordinati.

 

In tema di collaborazioni coordinate e continuative di carattere gestionale e contabile con le società sportive con le istruzioni del 19/3/2003 aventi ad oggetto “Collaborazioni coordinate e continuative per società ed associazioni sportive dilettantistiche. Art. 90, Legge 27.12.2002, n.289. Cessazione rapporti assicurativi”l’Inail rileva che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è stata introdotta una rilevante innovazione in materia di attività sportiva, concernente in particolare, i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Detta innovazione fa seguito a quella prevista con effetto dal 1° gennaio 2000 , in virtù della quale i compensi “erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” erano stati qualificati come “redditi diversi”, e quindi, esclusi dalla categoria dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa e dal conseguente obbligo assicurativo nella forma applicata per i lavoratori parasubordinati. Orbene, per effetto dell’innovazione da ultimo intervenuta, l’esclusione dai redditi di collaborazione coordinata e continuativa e dal conseguente obbligo assicurativo è stata estesa anche ai lavoratori che intrattengono con società ed associazioni sportive dilettantistiche “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale“. Pertanto, poiché i destinatari dell’assicurazione obbligatoria nella forma prevista per i lavoratori parasubordinati sono da individuare nei soggetti che percepiscono redditi di collaborazione coordinata e continuativa, ne discende che i collaboratori coordinati e continuativi che ricevono indennità per attività amministrativo-gestionale esercitate per conto di associazioni o di società sportive dilettantistiche (quali, ad esempio, le attività di segreteria o di contabilità svolte con l’ausilio di personal computer), non sono più da assicurare contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente, debbono considerarsi superate le istruzioni con le quali in precedenza era stata affermata l’assicurazione obbligatoria per i collaboratori coordinati e continuativi impegnati in attività amministrativo-gestionale estranea alla promozione sportiva dilettantistica perseguita dall’associazione. Con le istruzioni del 12.06.2008 l’Inail ha precisato che relativamente agli sportivi dilettanti che operano presso associazioni e società sportive dilettantistiche, i compensi corrisposti da organismi sportivi dilettantistici possono rientrare fra i «redditi diversi», per i quali non si configura l’assoggettamento al premio assicurativo INAIL, ove ricorrano i seguenti requisiti soggettivi e oggettivi.

 

Requisiti oggettivi

 

I compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese devono essere erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Altrettanto vale per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche

 

Requisito soggettivo

 

Il concetto di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» è stato chiarito dalla Agenzia delle Entrate che ha precisato che il legislatore, con tale espressione, ha inteso riferirsi alle prestazioni funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, di cui determinano la concreta realizzazione.

 

Redditi da lavoro autonomo

 

È esclusa l’assoggettabilità ad obbligo assicurativo dei soggetti che ricevono compensi conseguiti nell’esercizio di arti e professioni  o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.

In generale, affinché ricorra la nozione di reddito professionale, è necessario che l’attività svolta implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche e, comunque, ai fini della riconducibilità dei compensi nell’ambito della categoria dei redditi professionali, è richiesta la sussistenza di alcuni indici rilevatori e, in particolare, che: l’attività sportiva, quantunque esercitata in via non esclusiva né preminente, si sviluppi con caratteristiche di abitualità (abitualità = attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti; essa è contraria al concetto di occasionalità che, per l’attività, traduce i caratteri di contingenza, eventualità, secondarietà); la misura delle somme percepite non abbia caratteristiche di marginalità sussista una committenza plurima, effettiva o potenziale, in quanto il professionista è, per definizione, un soggetto che si rivolge ad una committenza indeterminata.

 

L’accertamento della sussistenza dei richiamati indici consente di ricondurre nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo e non più tra i redditi diversi, i compensi dei direttori tecnici, massaggiatori ed istruttori sportivi nell’ipotesi in cui gli stessi siano conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice. Costoro, pertanto, debbono essere considerati esclusi dall’assicurazione obbligatoria INAIL, dato che, in tal caso, si tratta di lavoratori autonomi professionisti estranei all’ambito delle persone assicurate.

 

Redditi di lavoro dipendente o assimilato

 

Nel caso in cui si tratti di soggetti individuati nei direttori tecnici, massaggiatori e istruttori sportivi che percepiscono redditi in relazione alla qualità di lavoratore dipendente o di lavoratore parasubordinato, si applicherà l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL.

 

Inail e Sportass

 

Come limpidamente rappresentato dall’Avvocato Guadagnino in un suo articolo sul tema, per effetto dell’introduzione dell’articolo 6 del D. Lgs. 38/2000, la distinzione tra attività sportiva dilettantistica ed attività sportiva professionistica,affermata dagli artt. 1 e 2 della legge 23 marzo 1981,n.91,assume una rilevanza giuridica particolare , caratterizzandosi il sistema per una duplicità di normative tendenti ad assicurare a ciascuna delle due categorie di sportivi una specifica tutela. In tale contesto i soggetti chiamati ad assolvere il cennato compito sono stati finora la Cassa di Previdenza per l’Assicurazione degli Sportivi ( Sportass ) e l’Inail,competenti rispettivamente per gli sportivi dilettanti e per quelli professionisti,seppur limitatamente a coloro i quali sono legati alle società di appartenenza da un rapporto di lavoro subordinato. L’obbligo di assicurare presso l’Inail gli sportivi professionisti dipendenti, ha comportato il venir meno del monopolio di fatto per anni esercitato dalla Sportass nel settore dell’assicurazione contro gli infortuni sportivi.

 

La Cassa di Previdenza per l’ Assicurazione degli Sportivi (Sportass) fu istituita, in seno al C.O.N.I. nel 1934. Successivamente, il D.P.R. 1° luglio 1952, n.1451 di approvazione dello statuto della Sportass autorizzò la stessa ad esercitare l’attività di assicurare, senza fini di lucro, tutti gli sportivi e gli ausiliari sportivi contro i danni derivanti dagli infortuni e i danni arrecati a terzi ed a cose di terzi che si verifichino durante l’esercizio,individuale o collettivo, dello sport da ciascun praticato e la cui assicurazione da parte della Cassa sia espressamente autorizzata dalla legge. Fino a prima che fosse approvato il decreto legislativo n.38/2000 la Sportass poteva garantire la copertura assicurativa a tutti gli sportivi, sia professionisti,che dilettanti, purché iscritti alle federazioni sportive nazionali aderenti al C.O.N.I. o alle organizzazioni sportive sulle quali quest’ultimo esercitava il potere di vigilanza. La situazione mutò con la sopracitata normativa che, prevedendo l’obbligo assicurativo presso l’Inail degli sportivi professionisti dipendenti, decretò per tali soggetti la fine della competenza esclusiva della Sportasi che, invece, rimase per gli sportivi dilettanti. Per questi ultimi l’art. 51 della finanziaria 2003 ha stabilito che “ A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti,dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali,alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva”. Ai sensi del comma 2 “L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive,dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente”. Rimangono pertanto escluse dalla predetta copertura assicurativa le conseguenze delle malattie professionali, a differenza di quanto invece si verifica per gli sportivi professionisti dipendenti,ai quali si applicano tutti i principi in termini di riconoscimento della natura professionale dell’infortunio o della malattia. All’approvazione della disposizione che ha introdotto il nuovo obbligo ha concorso anche il vuoto di tutela assicurativa che si è venuto a creare per i dilettanti per effetto dell’art.37 della legge 21 novembre 2000, n.342 che aveva ricompreso i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche tra i “redditi diversi”.  A seguito di ciò, l’Inail aveva ritenuto con la nota del 2003 sopra citata che i dilettanti,non essendo lavoratori parasubordinati,non potessero più essere assoggettati all’assicurazione contro gli infortuni prevista dal dlgs. n.38/00. A rafforzare l’obbligo assicurativo introdotto con la normativa del 2002 è intervenuta la legge 24 dicembre 2003, n.350 il cui articolo 4,comma 205, ha aggiunto al citato art.51 il comma 2 bis che così dispone:” Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,sono stabiliti le modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria presso l’ente pubblico di cui al DPR 1° aprile 1978,n.250, nonché i termini, la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Il decreto di cui all’articolo 51,comma 2 bis della legge 27 dicembre 2002,n.289,è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.Tale decreto è stato emanato il 17 dicembre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005. Con esso si prevede l’assicurazione obbligatoria presso la Cassa di Previdenza per l’Assicurazione degli Sportivi denominata Sportass di tutti gli sportivi dilettanti tesserati con la qualifica di atleta,tecnico,dirigente alle federazioni sportive nazionali,alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva.

Forti e decise furono le reazioni del modo sportivo a questa disposizione della quale anche e anche per le vie giurisdizionali venne chiesta l’abrogazione.

 

Dal 3 ottobre 2007 l’INPS e l’INAIL- a seguito dell’entrata in vigore dell’art 28 del decreto legge n. 159 – sono subentrati in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, rispettivamente del ramo previdenziale ed assicurativo della gestione della Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS). Nello specifico è stata trasferita all’INAIL la competenza esclusiva nella gestione dei rapporti assicurativi in essere alla data di soppressione della SPORTASS (1° ottobre 2007) e relativi ai sinistri pregressi da valutare e liquidare in capitale.

 

Il DPCM del 16 aprile 2008

 

Il DPCM del 16 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n. 152 del 01/07/08, dopo due anni, determina un obbligo di stipulare una assicurazione nell’interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, con le discipline sportive associate e con gli enti di promozione sportiva (soggetti obbligati) riconosciuti dal CONI. In merito però al concetto giuridico della libera concorrenza, il DPCM sancisce il principio della libera scelta della compagnia assicurativa, stabilendone i parametri di riferimento. I soggetti assicurati sono: atleti, tecnici e dirigenti.  Per atleti si intendono tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistica, non agonistica, amatoriale e ludica (quindi anche tutti coloro che fanno sport in maniera assolutamente amatoriale e per divertimento semprechè, ovviamente, iscritti in enti sportivi). Per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica ed infine per tecnici si intendono gli istruttori, i maestri, gli allenatori, i collaboratori e le analoghe figure comunque dedicate all’insegnamento delle tecniche sportive, all’allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico. L’assicurazione deve essere selezionata con una procedura ad evidenza pubblica: competitiva, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Tale procedura viene svolta dai soggetti obbligati e cioè dalle predette federazioni e dalle discipline sportive associate, con al CONI il compito di vigilare sulla procedura stessa. La copertura assicurativa non riguarda un sistema di previdenza, ma esclusivamente una assicurazione infortunistica; ove per infortunio indennizzabile si intende unicamente un evento che determina come conseguenza la morte o l’invalidità permanente, accaduto durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali e di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell’espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell’ambito dell’organizzazione sportiva. Quindi e comunque senza garantire un’assicurazione a infortuni di entità inferiore alla tragicità della morte o dell’invalidità permanente, ma molto più frequenti rispetto a queste ultime. Ed anche senza garantire una copertura per responsabilità civile verso terzi in capo ai gestori dell’impianto sportivo. Continua pertanto a rendersi obbligatoria l’esigenza, per l’entità sportiva dilettantistica, di salvaguardarsi, come avviene attualmente, con assicurazioni private, in aggiunta a quella obbligatoria.

Silvana Toriello

 

leggi l’articolo in versione originale alla pagina http://www.laprevidenza.it/news/documenti/inail-e-sport1/4665