Cassazione sez. Lav. n. 836 del 19.01.2016
Con una storica sentenza la Suprema Corte è arrivata a dare risposta al tanto dibattuto quesito:
può il lavoratore rifiutarsi di lavorare se il datore omette agli obblighi di sicurezza sul posto di lavoro?
Il caso trae origine da una vicenda riguardante alcuni lavoratori che, a fronte dell’ennesimo grave incidente, rifiutavano di proseguire la propria attività lavorativa.
Il datore di lavoro, stante “l’ingiustificato” rifiuto al lavoro considerava l’astensione quale sciopero trattenendo la retribuzione relativa al tempo non lavorato.
La Cassazione ha ricordato, nella sua motivazione, che il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’art. 2087 cc, ad assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni, nonché ad adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti. Ha altresì precisato che “la violazione da parte del datore di lavoro, degli obblighi di sicurezza a lui imposti legittima il lavoratore a rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa”, eccependo all’uopo l’inadempimento altrui, quale espressione del potere di autotutela contrattuale volta a rendere effettiva la tutela apprestata alla salute del lavoratore sui luoghi di lavoro.
Per garantire l’effettività della tutela in ambito civile, si può dunque ricorrere non solo alle azioni volte all’adempimento dell’obbligo di sicurezza o alla cessazione del comportamento lesivo, ma anche al potere di autotutela contrattale rappresentato dall’eccezione di inadempienza, rifiutando l’esecuzione della prestazione in ambiente nocivo.
La Cassazione dunque, ribadisce il proprio recente orientamento in materia di sicurezza sul lavoro (vedasi anche la sentenza n. 6631 del 2015), in ragione del quale, in ipotesi di violazione da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 cc: “… non solo è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, ma costui conserva, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore”.