Quesito
Gestisco una azienda che consegna in comodato d’uso a clienti tipo banche, assicurazioni, ecc. dei distributori automatici di alimenti e bevande curandone la manutenzione ed il riempimento. Gli interventi effettuati all’interno delle società sono esclusivamente quelli di ricarica dei distributori con relativa pulizia che, normalmente, richiedono una presenza del personale di non oltre le tre ore in quanto il singolo intervento di circa 10/20 minuti viene ripetuto su ogni distributore presente sui vari piani dello stabile.
Sto ricevendo numerose richieste dai clienti specie quelli più grossi che mi hanno invitato ad adempiere ad una serie di incombenze tra cui la redazione del DUVRI. E’ motivata la richiesta del DUVRI secondo quanto è previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008?
Risposta
L’insistenza dei quesiti sulla applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, cosi come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nel caso di appalti interni porta a concludere che le disposizioni contenute in tale articolo, benché importantissime ai fini della prevenzione degli infortuni e dell’insorgenza delle malattie professionali nell’ambito degli appalti, non è stato ancora metabolizzato o non vuol essere metabolizzato da buona parte dei datori di lavoro che commettono lavori, servizi, o forniture nell’ambito della propria azienda o di una propria singola unità produttiva.
Non ci si stancherà mai di ribadire che tale articolo fissa degli obblighi sia a carico di quei datori di lavoro committenti che ricevono nell’ambito della propria azienda o unità o ciclo produttivo le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi che a carico dei datori di lavoro (e lavoratori autonomi) che inviano del proprio personale ad operare in tale azienda per svolgere i lavori, i servizi o le forniture appaltate. Gli obblighi citati, in particolare, sono relativi, come è noto, alla informazione reciproca fra committente e appaltatori, alla cooperazione, al coordinamento, alla valutazione ed alla eliminazione dei rischi interferenziali che possono correre i lavoratori sia del committente che dell’appaltatore nonché alla redazione del cosiddetto documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
Per quanto è espressamente indicato nel comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la redazione del DUVRI è a carico del datore di lavoro committente anche se, essendo lo stesso elaborato al termine di uno scambio di informazioni relative ai rischi interferenziali ed essendo un documento che, per espressa indicazione del legislatore, è da allegare obbligatoriamente al contratto di appalto, il suo contenuto deve essere giocoforza condiviso da entrambe le parti contraenti le quali si assumono tra l’altro anche la responsabilità della sua applicazione.
Ciò detto è assolutamente irregolare che i committenti, così come indicato nel quesito, “impongano” alla ditta di fornitura e manutenzione di distributori automatici di alimenti e bevande la redazione dl DUVRI invece di chiedere alla stessa la partecipazione alla redazione di tale documento la cui importanza e il cui valore antinfortunistico vengono spesso sottovalutate. Non si comprende del resto come può fare la ditta appaltatrice ad individuare i rischi interferenziali in una struttura della quale non conosce neanche le caratteristiche. Nel quesito si parla anche di servizi in ospedali nei quali viene svolta la distribuzione e la manutenzione. Si immagini allora per un momento cosa può accadere nel caso in cui l’appaltatore debba curare la manutenzione di una apparecchiatura installata, ad esempio, in un corridoio di un reparto infettivi o di un reparto nel quale può esservi la presenza di un rischio biologico o di un altro rischio comunque nocivo nei confronti dei quali i lavoratori sono sforniti delle relative protezioni individuali.
Non si può neanche invocare nei casi prospettati la brevità degli interventi al fine di poter usufruire dell’esonero dalla redazione del DUVRI previsto dal comma 3-bis dell’art. 26, così come introdotto dal decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, per lavori o servizi della durata inferiore o uguale ai due giorni in quanto tale condizione, così come si è avuto modo di indicare anche nella risposta ad un altro quesito sulla applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è riferita alla durata del singolo intervento ma alla durata contrattuale dell’appalto.
Gerardo Porreca
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