Le Linee Guida, che riguardano l’Autorizzazione Unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,  hanno l’obiettivo di definire modalità e criteri unitari sul territorio nazionale per assicurare uno sviluppo ordinato delle infrastrutture energetiche.

Vediamo, in sintesi, le disposizioni del provvedimento.

Per la costruzione, l’esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è prevista l’autorizzazione unica rilasciata dalle Regioni.

La DIA (denuncia di inizio attività – oppure la SCIA, secondo le ultime modifiche) sarà sufficiente per realizzare:

  • impianti fotovoltaici sugli edifici, con superficie dei pannelli non superiore a quella del tetto delle case su cui saranno collocati i moduli
  • impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kWp
  • impianti elettrici di cogenerazione a biomasse, di potenza massima inferiore a 1000 kW(elettrica) e a 3.000 kW(termica)
  • gli impianti a biomasse, di potenza inferiore a 200 kW
  • gli impianti eolici di potenza inferiore a 60 kW
  • gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, di potenza inferiore a 100 kW.

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW è prevista la verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’impatto ambientale (VIA)

Le Linee Guida definiscono  i criteri e le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con particolare riferimento agli impianti eolici (per cui è stato sviluppato un allegato ad hoc).

Le Regioni possono individuare eventuali aree non idonee all’installazione degli impianti a condizione che abbiano definito strumenti e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Europa in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Ricordiamo infine che il testo delle Linee Guida appare palesemente in contrasto con le disposizioni della Legge Comunitaria 2009 (L. 96/2010,  Suppl. Ord. alla G.U. n. 146 del 25/06/2010).

Secondo tale provvedimento, infatti, per realizzare tutti gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile di potenza fino a 1 MW sarà sufficiente la DIA (denuncia di inizio attività).

L’articolo 17 della L. 96/2010, al comma 1 lettera d), stabilisce “l’assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all’articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a)”.

Affinché  tali disposizioni siano pienamente operative sarà necessario attendere l’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dall’art. 17 (Decreto Legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE).

 

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