La valutazione è un obbligo del datore di lavoro nella cui attività vengono utilizzati agenti chimici pericolosi a qualunque scopo. Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio chimico in modo preventivo all’inizio dell’attività che comportino l’uso di agenti chimici pericolosi.

 

La valutazione del rischio chimico deve essere effettuata secondo i criteri dell’art.223 del D.Lgs. 81/08.

Il legislatore fornisce indicazioni circa gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare la valutazione del rischio chimico. E’ infatti possibile utilizzare stime “grossolane” di rischio, modelli di calcolo o misurazioni ambientali e/o personali. Le stime qualitative sono possibili nelle situazioni ben definite sia come livelli di rischio che come caratteristiche del rischio. I modelli di calcolo sono da utilizzarsi nei casi in cui non sono noti a priori i livelli di rischio e servono quindi a quantificarli. Le misure degli inquinanti invece possono essere utilizzate per verificare il superamento dei valori limite, per verificare l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione messe in atto o per approfondire l’analisi del rischio di situazioni rimaste nell’incertezza.

 

Sul sito della regione Campania è disponibile la Guida alla Valutazione del rischio chimico (titolo IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

 

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