La legislazione sulle piscine è ancora, purtroppo, distribuita “ a macchia di leopardo” sul territorio nazionale. Da quando l’Accordo Stato – Regioni nel 2003 ha definito le linee da seguire, solo alcune regioni hanno provveduto a dotarsi di una propria normativa.
Quelle che non lo hanno fatto non hanno, in realtà, come si può pensare, lasciato libero chiunque di fare quello che crede, ma hanno lasciato al giudice la discrezionalità di decidere, nel malaugurato caso si verifichi un danno, chi ha torto e chi ha ragione.
Le regioni che hanno emesso una disposizione hanno tutte citato come riferimento per la realizzazione degli impianti di piscina la Norma UNI 10637 e quelle in essa richiamate. Essendo questa l’unica norma tecnica recepita dalle regioni, anche laddove non esistano leggi specifiche rimane di fatto l’unico riferimento valido.
Il risultato concreto, quindi, è quello che la Norma UNI 10637 è diventata il punto di riferimento sul quale basare la realizzazione delle piscine nuove e la ristrutturazione di quelle esistenti.
La Norma stabilisce criteri precisi ai quali sottostare nella progettazione di una piscina, criteri che sono naturalmente più restrittivi di quelli che possono essere proposti da installatori in mala fede che cercano di “accaparrarsi” clienti spendendo e facendo spendere meno eludendo le disposizioni in essa contenute.
Coloro che però accettassero consapevolmente questo escamotage devono essere ben consapevoli di quanto rischiano. Nel caso in cui, infatti, il danno sia costituito da un impianto mal funzionante non potranno certo rivalersi sul costruttore per non averlo realizzato a dovere. Nel caso ben più grave nel quale il danno coinvolga terze persone (evento non impossibile nelle piscine condominiali, turistico-ricettive o pubbliche) essi stessi saranno imputabili di negligenza o, peggio, di aver intenzionalmente eluso la normativa allo scopo di risparmiare denaro.
Ciò non riduce le responsabilità del costruttore. Anch’egli, infatti, può essere chiamato a rispondere del fatto di non aver osservato una norma pur essendo tenuto a farlo.
Ma quali sono, a parte le prescrizioni tecniche che il costruttore deve osservare, gli aspetti più importanti che il cliente deve controllare?
La progettazione
Al punto 5.9.2 la Norma indica la necessità di provvedere ad una progettazione integrata degli impianti di trattamento nel loro complesso, svolta da tecnici qualificati.
Sul termine qualificati si può discutere, nel senso che non pare di vedere una necessità dell’iscrizione ad un albo professionale, ma sicuramente si parla di progettazione vera e propria e di un tecnico che comunque se ne assuma la responsabilità, firmando con nome e cognome e rispondendo, di conseguenza, di eventuali errori di dimensionamento o di valutazione.
Il verbale di consegna
Il punto 5.9.3 tratta del verbale di consegna dell’impianto funzionante, che va redatto in contraddittorio tra il costruttore, il progettista ed il cliente e che stabilisce il buon funzionamento e la rispondenza alle norme dell’impianto nel suo complesso e di tutte le componenti di cui è costituito.
E’ possibile indicare nel verbale alcune eventuali riserve, per le quali però va concordato un termine entro il quale devono essere risolti i problemi che le hanno generate.
Il verbale deve essere sottoscritto tra le parti prima dell’apertura al pubblico o comunque dell’utilizzo della piscina, altrimenti, è importante ricordarlo, il cliente effettua di fatto una accettazione senza riserve ed eventuali successive controversie non avranno altra strada possibile che quella del Tribunale.
La scheda descrittiva dell’impianto di trattamento
Si tratta in pratica di una relazione tecnica che illustri gli aspetti principali dei quali è costituito l’impianto, riportata al punto 5.9.4. Non si tratta quindi di una relazione fotocopia di come andrebbe fatta una qualunque piscina, ma di una relazione specifica della piscina oggetto della progettazione effettuata in precedenza.
Tale scheda dovrà contenere:
– tipologia e specifiche di progetto dell’impianto;
– planimetria con identificazione delle vasche asservite all’impianto di trattamento;
– schema funzionale;
– altra documentazione tecnica (portata, pressione, diametro tubazioni, potenze
elettropompe, volumi, ricicli, ecc.) relativa ai componenti degli impianti di
circolazione, di filtrazione, di disinfezione e trattamento chimico, anche allo scopo di
poter identificare eventuali ricambi necessari.
Identificazione funzionale degli impianti
Al punto successivo, il 5.9.5, si prescrive che il costruttore deve provvedere ad etichettare le parti dell’impianto in modo da renderle facilmente identificabili e renda comprensibile e sicuro il loro funzionamento.
Nel locale tecnico deve essere esposto uno schema funzionale, non generico ma riferito all’impianto specifico, che richiami nella terminologia e nei simboli l’identificazione funzionale riportata sui componenti.
Manuale di conduzione e manutenzione
Deve essere redatto uno specifico manuale di conduzione e manutenzione dell’impianto consegnato, secondo quanto riportato dalla Norma al punto 5.9.6.
In questo manuale devono essere riportate indicazioni specifiche riguardanti la messa in funzione, l’esercizio, la chiusura e la manutenzione degli impianti, con indicazioni chiare e precise per intervenire in caso di guasto o mal funzionamento.
Vista la proverbiale refrattarietà dei costruttori alla redazione di documenti cartacei, si è diffusa in questi ultimi tempi l’abitudine a commissionare a terzi la redazione di tale documentazione, esponendone il costo a parte nel preventivo. E’ evidente che il cliente sarà portato a farne a meno, ignorando le possibili conseguenze del proprio gesto, ma lo stesso costruttore mette in atto un comportamento pericoloso per se stesso, esponendosi sia al rischio di non vedersi remunerato il lavoro perché non eseguito secondo le regole tecniche stabilite dalla normativa, sia ad eventuali ritorsioni nel caso di incidente.
Il costo della parte progettuale, infatti, fa parte integrante dello svolgimento di un lavoro e non è un aspetto del quale è possibile fare a meno.
Nessun installatore soggetto alle certificazioni impiantistiche già da tempo normate, la ex 46/90 per intenderci, accetterebbe mai di correre il rischio di realizzare un impianto non a norma o di non certificarlo. Se il settore delle piscine non si adeguerà presto, purtroppo, saranno i tribunali a decidere del destino di molti installatori e di clienti quanto meno sprovveduti, se non davvero incoscienti.