Tale divieto è evidenziato già nella legge regolatrice di tale contratto (D.lgs 368/2001) che richiede, in sede di formulazione in forma scritta del relativo contratto, la puntuale specificazione della concreta esigenza che giustifica l’apposizione del termine. La lavoratrice, assunta dalle Poste Italiane, con contratto a tempo determinato per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione… congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo“. La dipendente chiedeva di dichiarare la nullità del termine apposto al contratto e la conseguente instaurazione di lavoro a tempo indeterminato. La domanda veniva accolta dal tribunale di 1° in quanto riteneva la causale indicata nel contratto generica, ravvisando una violazione della disciplina recata dal D.Lgs. n. 368 del 2001. Decisione che veniva confermata in appello. Le Poste proponevano ricorso per cassazione.

La Cassazione ha rigettato il ricorso osservando che: “Il Dlgs 368/2001 persegue lo scopo di riposizionare l’equilibrio del sistema, nel contemperamento degli interessi economici e sociali in possibile contrasto nella materia del contratto a tempo determinato, tenendo peraltro fermo il principio, relativo alla centralità del contratto di lavoro a tempo indeterminato; da qui la non riconducibilità del contratto a termine a strumento comune di assunzione al lavoro, che si esprime nella legge nel richiedere, già in sede di formulazione in forma scritta del relativo contratto, la puntuale specificazione della concreta esigenza che giustifica l’apposizione del termine, riconducibile tra quelle riassunte nella formulazione della clausola generale enunciata al comma 1° del citato articolo di legge”. In pratica, nel contratto a tempo determinato, le ragioni giustificatrici, devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza dell’effettiva portata delle stesse e quindi il relativo controllo di effettività.

Per quanto riguarda la conseguenza della dichiarazione di nullità del termine, la Corte ha precisato che “pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza di dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale e comunitaria, all’illegittimità del termine e alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’istaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato“.

Francesca Bertinelli

 

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