L’obbligo della assistenza ai bagnanti in piscina, spiegato per quanto possibile

Attualmente in Italia l’obbligo di presenza del bagnino (inteso come persona abilitata al salvataggio, detto anche assistente bagnanti) è obbligatoria solo per le piscine ad uso pubblico. Con ciò si intendono le piscine aperte al pubblico in modo indifferenziato, quali ad esempio le piscine comunali ma non solo, le piscine turistico-ricettive, quelle di club, associazioni, scuole, caserme, e simili, le piscine condominiali solo in particolari casi, come vedremo.

L’attuale situazione normativa relativamente all’obbligo della presenza del bagnino  nelle piscine è disciplinata da:

La prima disposizione legislativa viene applicata alle piscine pubbliche di tipologia A1, quelle cioè con accesso indiscriminato a qualunque tipologia di utenza, con o senza pagamento di un biglietto. Questa tipologia di piscina è più comune di quanto sembra, perchè una qualunque piscina nella quale si autorizza l’accesso indifferenziato, quindi non limitato ai clienti o ai soci, ma con il semplice pagamento di un ingresso o anche gratuitamente, è classificabile come A1. Ad esempio, la piscina di un ristorante che apre al pubblico, quella di un hotel che consente l’ingresso anche agli utenti non ospiti dell’hotel, ma anche la piscina di un privato messa a disposizione di chiunque su internet, e così via.

La seconda disposizione si applica tutte le tipologie di piscine ad uso pubblico, attraverso le leggi / le delibere di giunta regionali, laddove esistono.

Il D.M. 18 marzo 1996, che si applica alle piscine di categoria A1 destinate alle competizioni sportive ma anche, attraverso il richiamo specifico contenuto nelle disposizioni regionali,  a tutte le piscine classificabili come A1, all’articolo 14 recita:

Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 50 m2. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 400 m2.
Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d’acqua in ragione di 1 ogni 500 m2.
Per vasche oltre 1.000 m2 dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 m2.
Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Durante l’addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall’istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.

Per le piscine di categoria A1, quindi, il bagnino è sempre obbligatorio.

Quando invece si tratta di piscine di categoria A2 (turistico ricettive) il riferimento è il punto 4.1 dell’Accordo, che recita:

L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina. L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.

L’Accordo prevede inoltre, al punto Punto 9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico – recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le Regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.

Quindi: se la Regione nella quale si trova la piscina ha emanato una Legge Regionale o una Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.), il documento va consultato per vedere cosa riporta in merito: L’elenco di tutte le leggi/delibere regionali si trova QUI.  Se invece la propria regione NON HA emanato una legge regionale/delibera di giunta resta valido quanto stabilito dall’Accordo, e cioè che In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.

Nelle piscine di categoria A2 la presenza del bagnino è SEMPRE OBBLIGATORIA, a meno che la Regione di competenza abbia emanato disposizioni particolari, che possono contenere deroghe in alcune condizioni, e che possono riguardare solamente le piscine turistico-ricettive. Per un dettaglio, vedere il seguito dell’articolo.

Per quanto riguarda le piscine condominiali, la situazione è più complessa. Le piscine condominiali non rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo, ma ne viene riportata la classificazione (piscine di tipo B). Tutte le Regioni che hanno emanato un dispositivo le prendono in considerazione, ma non sembra comunque applicabile alle piscine condominiali il punto 4.1m dell’Accordo, che prevede l’obbligo della presenza del bagnino in tutte le piscine.

Al punto 3.2 dell’Accordo è previsto che Le Regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria B.o di categoria B (condominiali/residenziali).

Nessuna Regione ha stabilito l’obbligo della presenza del bagnino nelle piscine condominiali. La Lombardia ha elaborato una confusa e molto controversa disposizione sulla sicurezza delle piscine condominiali, di cui trattiamo QUI.

Per le piscine condominiali la presenza del bagnino NON E’ MAI OBBLIGATORIA, ma ciò non riduce la responsabilità dell’Amministratore e/o dei condomini in tema di sicurezza.

Ricordiamo che in ogni piscina è sempre obbligatorio redigere una valutazione del rischio, anche e soprattutto quando non c’è l’obbligo della presenza del bagnino.

 

Riepilogo delle disposizioni regionali riguardo l’ assistenza ai bagnanti per le piscine  A2– turistico ricettive

 Toscana

Non è obbligatorio il bagnino se:

-Divieto di accesso ai minori 14 anni non accompagnati

-Presenza di recinzione per prevenire accessi incontrollati

-Informazione agli utenti

 

Emilia Romagna

Non è obbligatorio il bagnino se:

-Superficie piscina < 100 mq e  profondità acqua < 140 cm

-Vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata. Se vigilanza non continuativa gli utenti devono essere informati

-Pronta disponibilità di personale formato al primo soccorso

-Valutazione rischi nel piano di  autocontrollo

 

Lombardia

1) Per vasche< 180m3 e profondità < 1,40m

Piano di sorveglianza che preveda

a) Una vigilanza adeguata. Nel caso la vigilanza non sia continuativa, gli utenti devono essere informati;

b) Un rapido intervento in caso di necessità;

c) Tempestiva disponibilità di personale abilitato a svolgere anche interventi di primo soccorso

 

2) Per vasche tra 180 e 300 m3,o di profondità> 1,40m

Piano di sorveglianza che preveda:

a) Una vigilanza adeguata costantemente prevista in prossimità dell’area bagnanti. in grado di prestare anche assistenza di primo soccorso; .

b) Un rapido intervento in caso di necessità

3) Per vasche  > 300 m3, indipendentemente dalla profondità,

Piano di sorveglianza che preveda un adeguato servizio continuativo di sorveglianza prestato da assistenti bagnanti, in grado di prestare anche primo soccorso.

 

Liguria

Non è obbligatorio il bagnino se:

– Superficie piscina <100 mq

– Profondità acqua <140 cm

– con almeno 2 lati liberi da ostacoli

– con divieto di accesso ai minori di 12 anni non accompagnati

– con vigilanza adeguata, anche con sistemi di controllo da postazione presidiata

– presenza di personale formato al pronto soccorso prontamente  disponibile.

Sono inoltre esclusi:

-agriturismi (con limitazioni) e “strutture ricettive che consentano bagni elioterapici mediante l’uso di solarium posti nei pressi della vasca di piscina

 

Umbria

Non è obbligatorio il bagnino se:

a) Superficie piscina ≤180 mq e profondità acqua < 150 cm

b) Piscina di superficie di qualunque dimensione avente profondità ≤120 cm

Deve essere prevista:

-Presenza di attrezzature per il soccorso (salvagenti, pertiche allungabili)

-Divieto di accesso ai minori di 12 anni non accompagnati

Previste anche altre deroghe

 

Marche

Non è obbligatorio il bagnino se:

– strutture ricettive con meno di 120 posti

o quelle con più di 120 posti ma:

– piscina con superficie inferiore a 240 mq,

– una profondità media ≤140 cm,

– pendenza del fondo <8%

– profondità max ≤160 cm

 

Puglia

Non è obbligatorio il bagnino se:

– Superficie piscina ≤ 100 mq e  profondità acqua ≤140 cm

– sono attivati sistemi alternativi di controllo e allarme in grado di garantire la sicurezza dei bagnanti.

 

Molise

Non è obbligatorio il bagnino se:

– Superficie piscina ≤ 100 mq e  profondità acqua ≤140 cm

– piscina con vasca di superficie qualunque con h ≤120 cm

-Informazione agli utenti

-recinzione o altre forme di delimitazione che impediscano il libero accesso alla piscina

– presenza di attrezzature per il soccorso in acqua, quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre disponibili a bordo vasca

-divieto di accesso ai minori di anni 12 non accompagnati.

 

Calabria

Non è obbligatorio il bagnino se:

– Superficie piscina ≤ 100 mq e  profondità acqua ≤140 cm

– Vigilanza adeguata anche con sistemi di controllo e allarme

– Informazione agli utenti

– Vasca con almeno 2 lati liberi da ostacoli

– Presenza di personale formato al primo soccorso prontamente disponibile

– Divieto di accesso ai minori di 12 anni non accompagnati

– Valutazione del rischio nel piano di autocontrollo

 

Trento

Non è obbligatorio il bagnino se:

a) Superficie piscina ≤ 120 mq e profondità acqua ≤140 cm

b) presenza di almeno due lati del bordo vasca liberi da ostacoli. Nel caso non sia possibile liberare un secondo lato del bordo vasca nelle piscine esistenti, per usufruire della deroga relativa alla presenza dell’assistente bagnanti, la superficie massima della vasca non deve superare i 50 metri quadri;

c) vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo o di allarme da postazione presidiata. Nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono esserne informati;

d) presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina;

e) le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento sono indicate nel piano di autocontrollo.

 

Piemonte

La presenza dell’assistente ai bagnanti non è obbligatoria per le strutture turistico-recettive con vasche di superficie inferiore o uguale a metri quadrati 100 e altezza dell’acqua inferiore o uguale a
metri 1,40, purché:

– sia prontamente disponibile, durante le ore di apertura della piscina, personale addetto al primo soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente:

– sia esposto un cartello ben visibile con il quale si comunicano agli utenti le fasce orarie di apertura della piscina, l’assenza dell’assistente ai bagnanti, nonché l’obbligo di accompagnare i minori di
anni dodici da parte di una persona maggiorenne.

Nelle strutture extra-alberghiere (B&B, case vacanze, ecc) la presenza dell’assistente ai bagnanti non è obbligatoria per le strutture con vasche di superficie inferiore o uguale a metri quadrati 100 e altezza dell’acqua inferiore o uguale a metri 1,40 purché sia prontamente disponibile o reperibile, durante le ore di apertura della piscina, il titolare dell’esercizio debitamente formato al primo soccorso ai sensi della normativa vigente.

 

Friuli

In attesa del Regolamento della Legge

 

Sardegna

Non è obbligatorio il bagnino se:

– Superficie piscina ≤ 100 mq e  profondità acqua ≤140 cm

– presenza di almeno due lati del bordo vasca liberi da ostacoli

– vigilanza adeguata negli orari di apertura dell’impianto, anche con idonei sistemi di controllo e/o

allarme, da postazione presidiata

– rapido intervento in caso di necessità

– presenza di personale tempestivamente disponibile, abilitato alle operazioni di salvataggio e a svolgere interventi di primo soccorso.

 

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