La sentenza in merito ad un affidamento diretto senza gara, motivato dalle ragioni di urgenza, dà torto al Comune che non ha tenuto conto di manifestazioni di interesse arrivate da altre società.
Il Consiglio di Stato ribadisce che:
Il sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui all’art. 57, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i
presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d’interpretazione estensiva (cfr. Consiglio di
Stato, Sez. V, 30 aprile 2014, n. 2255).
la sentenza continua osservando che:
In base al comma 2, lett. c) di tale previsione normativa, l’affidamento diretto è consentito nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza,
risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione
di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
Il fatto di aver ritardato l’affidamento per inefficienza interna al Comune, quindi, non è una giustificazione accettabile per poter procedere ad un affidamento senza gara.
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